Riforma in peius della sentenza di condanna a seguito di appello del PM: non occorre rinnovare l’istruzione dibattimentale ove riguardi soltanto elementi circostanziali del reato (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 871/2026, 21 novembre 2025/9 gennaio 2026, ha chiarito che il giudice di appello che, a seguito di impugnazione del pubblico ministero, intenda riformare la sentenza di condanna limitatamente alla configurabilità degli elementi circostanziali del reato, sulla base di una diversa valutazione del materiale probatorio, non è tenuto alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale.

Nel caso di specie il collegio di legittimità ha avallato la decisione del giudice di appello che, in riforma della sentenza di condanna, valorizzando ulteriori elementi emersi dal giudizio di primo grado e diversamente valutando le dichiarazioni rese dall’imputato, ha riconosciuto l’aggravante di cui all’art. 577, comma secondo, cod. pen. ed escluso le attenuanti generiche concesse, senza rinnovare l’istruttoria.

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