La Cassazione penale sezione 4 con la sentenza 10809/2026 ha esaminato due questioni di interesse applicativo in materia di guida in stato di ebbrezza e rifiuto di sottoporsi all’alcoltest: l’applicazione della particolare tenuità del fatto, la confisca del veicolo e la nozione di “appartenenza”.
Fatto:
La vicenda oggetto di esame può essere così ricostruita.
In data 4 luglio 2021 i Carabinieri della Stazione di Monopoli, nel percorrere la S.P. 146 notavano un’autovettura Audi A5 che zigzagava tra le carreggiate e frenava bruscamente.
Il conducente, fermato ed identificato nell’attuale imputato, appariva in stato di ebbrezza (alito vinoso, occhi arrossati, difficoltà di linguaggio, barcollante) ma, all’arrivo della volante equipaggiata di apparecchio etilometro, rifiutava di sottoporsi all’accertamento.
Il giudice di primo grado, pur ritenendo provata la sussistenza del reato, riteneva di valorizzare, ai fini della riconducibilità della condotta all’alveo dell’art. 131 bis cod. pen., la circostanza che il ricorrente non avesse provocato danni a sé o ad altri e la presenza di un unico precedente, sia pure specifico, risalente nel tempo.
La sentenza veniva riformata dalla corte di appello e la difesa ricorreva in cassazione.
Decisione:
La Corte territoriale, nell’accogliere le doglianze avanzate dal pubblico ministero nell’atto di gravame, ha osservato, con ragionamento conforme ai parametri dettati dall’art. 131 bis cod. pen. e idoneo a scardinare il ragionamento del giudice di primo grado, in quanto ancorato alle concrete modalità di estrinsecazione del fatto (Sez. 4, n. 58261 del 29/11/2018, Bruno, Rv. 274910 – 01), che l’accertata condotta di guida del ricorrente, altamente significativa delle sue condizioni di alterazione, tali da escludere che si dovesse porre alla guida di un veicolo, e la natura del reato (di pericolo e non di evento) non consentissero di apprezzare positivamente la circostanza che non avesse fatto alcun incidente, non arrecando danni a sé o ad altri.
Di contro, la particolare gravità della sua condotta per l’elevato pericolo cagionato alla sicurezza della circolazione stradale ed il rifiuto opposto all’accertamento, risultavano incompatibili con la tenuità dell’offesa che costituisce la ratio dell’istituto previsto dall’art. 131 bis cod. pen.
A fronte di tale apparato argomentativo, le censure del ricorrente si limitano a richiamare gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità in ordine ai requi siti della motivazione in caso di riforma di una pronuncia assolutoria, senza alcun reale rilievo critico o confronto con le ragioni del provvedimento impugnato.
Il secondo motivo di ricorso afferente alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida è manifestamente in fondato.
In materia di sanzioni amministrative accessorie trova applicazione, al pari di quanto avviene per la determinazione della pena principale, il principio secondo cui la motivazione circa la sussistenza dei parametri di valutazione al fine della commisurazione concreta della sanzione da infliggere assume rilevanza quanto più ci si discosti dal minimo.
Non vi è dubbio, infatti, che nessuna motivazione sia necessaria per giustificare l’applicazione del minimo, essendo un’ovvietà logica che (in assenza dì una misura inferiore) il criterio discrezionale sia espressione della scarsa importanza della violazione commessa, della ridotta entità del danno e del ridotto pericolo che l’ulteriore circolazione potrebbe cagionare (para metri indicati dall’art. 218, comma 2, cod. strada).
Si è affermato che, anche nell’i potesi di sanzione concreta determinata entro il medio edittale, il richiamo ai criteri previsti dall’art. 218, comma 2, cod. strada, ancorché reso esplicito con le espressioni meramente relative alla congruità della sanzione, costituisce giustificazione sufficiente dell’uso della discrezionalità del giudice, perché si colloca in una fascia valutativa − fra il minimo ed il medio edittale appunto − all’interno della quale il legislatore stesso prevede la sanzione come corrispondente alla gravità media della violazione e del pericolo futuro.
Diversamente, quando ci si discosta da quella media (e tanto più ci si discosta), è necessario spiegare per quale motivo i parametri che si giudicano meritino, in concreto, l’applicazione di una sanzione superiore, perché il superamento di quella soglia implica una valutazione della gravità che supera la «media» ed il giudice deve spiegarne le ragioni, non potendo altrimenti giustificarsi l’utilizzo della discrezionalità, che in assenza di ogni argomentazione al riguardo perde la sua qualità positiva di adattamento della sanzione al caso concreto e, conseguentemente, la sua legittimità anche costituzionale (Sez. F, n. 24023 del 20/08/2020, Rojas, Rv. 279635 – 02).
Nel caso di specie, la durata della sanzione è stata determinata in misura superiore al minimo, ma inferiore alla media edittale, per cui può ritenersi senz’altro sufficiente il richiamo della Corte territoriale alla pericolosità dell’agire del ri corrente, congruamente argomentato nella parte relativa all’affermazione di responsabilità.
Del tutto inconferente risulta, poi, il richiamo del ricorrente al principio di pro porzionalità ed alla circostanza che la sanzione in oggetto era stata applicata dal Prefetto per la durata di sei mesi, trattandosi di misura di natura provvisoria e cautelare, la cui durata viene detratta da quella inflitta dal giudice a seguito della condanna.
Il terzo motivo di ricorso, afferente alla confisca del veicolo, risulta generico in ordine alla dedotta «appartenenza» del veicolo a terzi, essendosi il ricorrente limitato ad evocare la intestazione formale del veicolo, che di per sé non ne esclude la concreta disponibilità.
In merito, va richiamato il principio consolidato nella giurisprudenza di legit timità, che qui si ribadisce, secondo cui «ai fini della confisca del veicolo prevista dall’art. 186, comma secondo, lett. c) cod. strada, la nozione di “appartenenza” del veicolo a persona estranea al reato non va intesa in senso tecnico, come proprietà od intestazione nei pubblici registri, ma quale effettivo e concreto dominio sulla cosa, che può assumere la forma del possesso o della detenzione, purché non occasionali» (Sez. 1, n. 14844 del 04/02/2020, Babanicas, Rv. 279052 – 01; Sez. 4, n. 36425 del 29/03/2013, Bernacca, Rv. 256762 – 01; Sez. 4, n. 20610 del 26/02/2010, Messina, Rv. 247326 – 01).
