Pubblico ministero ed omesso tempestivo deposito lista testi: il giudice puo’ esercitare un potere sostitutivo o integrativo? (Redazione)

La Cassazione penale sezione 6 con la sentenza numero 11364 del 26 marzo 2026 torna ad occuparsi del potere di integrazione probatoria del giudicante.

La difesa lamentava che il Giudice di primo grado si sia avvalso del potere sussidiario di cui all’art. 507 cod. proc. pen. che, però, secondo la giurisprudenza di legittimità, avrebbe potuto essere solo integrativo e sussidiario, mai del tutto sostitutivo dei poteri delle parti (Sez. 1, n. 8566 del 08/06/2000, Fiderno, Rv. 216595).

La cassazione ha replicato che il potere del giudice di assumere d’ufficio nuovi mezzi di prova a norma dell’art. 507, cod. proc. pen., può essere esercitato anche con riferimento a quelle prove che le parti avrebbero potuto richiedere e da cui sono decadute per omesso tempestivo deposito della lista testi, ove sussista il requisito della loro assoluta necessità (Sez. 4, n. 22033 del 12/04/2018, Militello, Rv. 273267).

Sul punto è appena il caso di precisare che il potere di integrazione probatoria è infatti funzionale a garantire il controllo giudiziale sull’esercizio dell’azione penale e sul suo sviluppo processuale, ovvero sulla completezza del compendio probatorio su cui deve fondarsi la decisione (Sez. 2, n. 46147 del 10/10/2019, Janmoune, Rv. 277591), peraltro correlato al contenuto della contestazione e del tutto al di fuori da una prospettiva di verifica di tipo meramente esplorativo.

Proprio in tale ottica si comprende invece il precedente richiamato nel ricorso (Sez. 1, n. 8566 del 08/06/2000, Fiderno, cit.), in cui la Suprema Corte dichiarò inammissibile il ricorso del pubblico ministero che aveva contestato l’assoluzione dell’imputato, per non avere il giudice – a fronte di un capo d’imputazione formulato in modo generico – disposto d’ufficio l’individuazione e la citazione di testi i quali potessero chiarire quale specifica condotta negligente fosse ascrivibile all’imputato medesimo.

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