Premessa
Pochi giorni addietro abbiamo pubblicato, a firma di Antonello Talerico, una nota vivacemente critica (a questo link per la consultazione) sulla proposta di revisione delle piante organiche degli uffici giudiziari formulata dall’Associazione nazionale magistrati.
Essa è uno degli ormai noti otto punti che la magistratura associata ha predisposto in vista dell’incontro con esponenti del Governo tenutosi il 5 marzo dello scorso anno, finalizzata ad una maggiore efficienza del servizio giustizia (a questo link per la lettura della proposta complessiva dell’ANM) e che oggi, senza alcuna variazione, costituiscono la piattaforma da cui intende riprendere il dialogo col Governo dopo la vittoria del No decretata dal voto referendario.
La proposta di ottimizzazione della giustizia penale attraverso meccanismi deflattivi e acceleratori dei giudizi dinanzi al giudice monocratico e dei giudizi di impugnazione
Intendo focalizzare questo scritto sulla specifica parte (evidenziata in neretto) del punto n. 7 che si riporta testualmente:
“Noi proponiamo di […] ottimizzare la giustizia penale e civile attraverso la creazione di luoghi di confronto con il Governo, il Parlamento, le Istituzioni, gli Ordini professionali e la società civile al fine di:
- prevedere l’immediata depenalizzazione dei fatti adeguatamente sanzionabili attraverso interventi di natura non penale;
- introdurre meccanismi processuali finalizzati ad assicurare la deflazione e l’accelerazione dei procedimenti, soprattutto davanti al giudice monocratico e nei giudizi di impugnazione;
- riconsiderare completamente, a due anni di distanza dall’entrata in vigore della legge Cartabia, la sua efficacia sul processo civile eliminando tutti quegli aspetti che hanno determinato, in primo e secondo grado, un appesantimento del rito”.
Secondo l’ANM, dunque, l’ottimizzazione della giustizia penale richiede, tra l’altro, meccanismi volti a deflazionare e accelerare i procedimenti soprattutto in direzione dei giudizi di competenza del giudice monocratica e dei giudizi di impugnazione.
Il documento dell’ANM del 10 novembre 2018 e la proposta di abolizione del divieto di reformatio in peius nel giudizio di appello
In assenza e in attesa di ulteriori e più significative specificazioni sulle modalità con cui rendere concreta questa tensione efficientistica, mi pare legittimo attingere alla medesima fonte.
Mi riferisco a un documento approvato dal Comitato direttivo centrale dell’ANM il 10 novembre 2018, intitolato “Proposte di riforma dell’Associazione Nazionale Magistrati in materia di diritto e processo penale” (allegato alla fine del post).
Riporto testualmente, evidenziandolo in corsivo, il punto 11 denominato “Abolizione del divieto di reformatio in peius nel giudizio di appello”.
“PROPOSTA DI MODIFICA
Si propone di sostituire il comma 3 dell’art. 597 c.p.p. con il seguente: “3. Quando appellante è il solo imputato, il giudice, a prescindere dalla presentazione dell’appello da parte del pubblico ministero, può irrogare una pena più grave per specie o quantità, applicare una misura di sicurezza nuova o più grave, prosciogliere l’imputato per una causa meno favorevole di quella enunciata nella sentenza appellata, revocare benefici, adottare ogni altro provvedimento imposto o consentito per legge, nonché, entro i limiti indicati nel comma 1, dare al fatto una qualificazione giuridica più grave, purché non venga superata la competenza del giudice di primo grado”.
CRITICITA’ ATTUALI DELL’ISTITUTO
Eccessivo numero di appelli proposti dagli imputati anche al solo fine di poter allungare i tempi del processo e beneficiare dell’estinzione del reato per prescrizione. Eccessivi carichi di lavoro gravanti su tutte le Corti d’Appello italiane. Allo stato, impossibilità per le Corti d’Appello non solo di smaltire l’arretrato, ma anche solo di gestire le sopravvenienze. Eccessivi carichi di lavoro gravanti sugli Uffici di Procura che non sempre consentono la presentazione dell’appello da parte del P.M. Inoltre, il d.lgs. n. 11 del 2018: 1) ha introdotto importanti limiti alla possibilità per il P.M. di proporre appello sulle sentenze di condanna, in quanto, a seguito di tale riforma, il P.M. può impugnare le sentenze di condanna solo se il giudice di primo grado ha mutato la qualificazione giuridica del fatto o se l’appello del P.M. riguarda circostanze aggravanti ad effetto speciale; 2) ha abolito l’appello incidentale del P.M. Ne consegue che il d.lgs. n. 11 del 2018 di fatto ha eliminato la possibilità di una reformatio in peius di numerose sentenze di condanna di primo grado (in particolare quelle che non hanno modificato la qualificazione giuridica del fatto e che non hanno escluso circostanze aggravanti a effetto speciale) e, nello stesso tempo, ha abolito un prezioso strumento deflattivo, quale l’appello incidentale del P.M., senza però far cadere il divieto generale di reformatio in peius previsto dal vigente art. 597 c. 3 c.p.p..
FINALITA’ E OBIETTIVI DELLA PROPOSTA
Evitare appelli meramente dilatori da parte degli imputati, consentendo una valutazione in peius delle Corti d’Appello a prescindere dalla presentazione dell’impugnazione da parte del P.M. Possibilità di un sindacato in peius della Corte d’Appello nei casi in cui, secondo il d.lgs. n. 11 del 2018, l’appello del P.M. non è ammesso sulle sentenze di condanna. Invero, secondo il d.lgs. n. 11 del 2018, il P.M. può impugnare le sentenze di condanna solo se il giudice di primo grado ha mutato la qualificazione giuridica del fatto o se l’appello del P.M. riguarda circostanze aggravanti ad effetto speciale.”.
Note di commento
In questo paragrafo ripropongo parte del contenuto di un mio post pubblicato il 18 gennaio 2026 (a questo link per la lettura).
“Prima di chiudere, accenno ad una seconda questione, fortemente connessa alla prima.
Mi riferisco all’appello.
L’essenzialità di questa forma di impugnazione quale strumento di revisione delle decisioni scorrette di primo grado è nota a tutti gli operatori del diritto.
La sua incidenza concreta è stata dimostrata da una ricerca (ne abbiamo parlato in un nostro post, consultabile a questo link) straordinariamente accurata e documentata di Jacopo Della Torre).
Ciò nondimeno, riaffiora a cadenza periodica la tesi per la quale l’appello è un lusso che non possiamo permetterci e che rende la nostra giustizia penale la grande malata d’Europa.
È sorprendente che tra i massimi teorici di questa visione siano schierati magistrati che della cultura della giurisdizione hanno fatto la loro bandiera.
Non mi riferisco ovviamente a Piercamillo Davigo che arrivò a proporre un pacchetto così congegnato: abolizione del divieto di reformatio in peius in appello; responsabilità in solido del difensore per il pagamento dell’ammenda irrogata per i ricorsi dichiarati inammissibili; attribuzione al giudice dell’impugnazione del potere di valutare se un gravame è pretestuoso e, in caso positivo, del potere conseguenziale di aumentare la pena a chi ha osato troppo (per la fonte indico lo stesso link precedente).
Fortunatamente le sue proposte furono cestinate e mandate al macero e lo stesso Davigo ebbe ben presto l’occasione di dimostrare che valevano per gli altri ma non per se stesso allorchè gli capitò in sorte di trovarsi seduto nella parte più scomoda di un’aula giudiziaria.
Mi riferisco invece a questa visione:
“Per quel che riguarda il processo penale vanno riprese, aggiornandole, una serie di proposte che il gruppo di Md ha messo insieme fin dall’inizio dello scorso decennio. Se si ha coraggio nel proporre una giustizia possibile, realizzata in tempi ragionevoli, è necessario proporre l’abolizione dell’appello, assegnando alle attuali corti, anch’esse da ridimensionare, il compito di decidere nei processi nei quali la corte di cassazione abbia annullato con rinvio una sentenza di primo grado. Andrebbero poi limitati i casi di ricorso e stabilite rigide preclusioni”.
Sono parole del magistrato Giovanni Palombarini (a questo link per la consultazione), tra gli esponenti più autorevoli e carismatici di Magistratura Democratica, componente del CSM nei primi anni Novanta, assurto ai massimi gradi della magistratura requirente).
La sua proposta fu fatta ad inizio del 2012, quando era stato appena nominato il Governo Monti che, nella visione di Palombarini, finalmente libero dalle scorie berlusconiane, avrebbe riservato una speciale attenzione alla funzionalità della giustizia e questo faceva sì che ci fosse “lo spazio per un’iniziativa politico/culturale che solo Md può elaborare e proporre nel dibattito”.
L’abolizione dell’appello, secondo Palombarini, avrebbe dovuto far parte di questa iniziativa.
La stessa idea è frullata in testa ad altri magistrati, tra questi Giancarlo Caselli, già capo della Procure di Torino e Palermo, che ha manifestato più volte la sua contrarietà all’appello, presentandolo quasi alla stregua di un segnale di arrendevolezza dello Stato.
Sarebbe questa la cultura della giurisdizione? Singoli o associati hanno preso le distanze da queste posizioni?
Non ne risultano ed anzi, al contrario, laddove si trattano da vicino o da lontano temi attinenti a quello in parola, la visione espressa va nella direzione della contrazione dell’appello”.
In conclusione
Bisogna fare estrema attenzione quando si propone di intervenire sul sistema delle impugnazioni e ancor di più quando lo si vuol fare disincentivando le impugnazioni dell’imputato con lo spauracchio della reformatio in peius.
I dati contenuti nel medesimo post citato nel precedente paragrafo dimostrano la necessità strutturale dell’appello – e di un appello libero da condizionamenti – per porre rimedio alle storture e agli errori del primo grado.
Anche solo immaginare un intervento come quello proposto dall’ANM equivale ad essere fautori non dell’efficienza ma dell’efficientismo che della prima è solo la squallida imitazione.
Bisogna diffidare di una condizione normativa che esponga i giudici delle impugnazioni alla tentazione di liquidare le proposizioni degli accusati come puramente dilatorie e che si aggiunga alla già esistente e micidiale tagliola dell’inammissibilità.
Bisogna infine sottolineare che, se questa è la ripartenza del dialogo nella visione dell’ANM, se questa è l’idea della giustizia penale prossima futura, c’è davvero da temere.
