La Cassazione penale sezione 5 con la sentenza numero 425/2026 ha ricordato che la fungibilità fra pena e misura di sicurezza detentiva, prevista dall’art. 657, cod. proc. pen., opera soltanto nel caso in cui quest’ultima sia stata provvisoriamente applicata per la stessa causa, determinando un’ininterrotta privazione della libertà personale dell’imputato, riferibile in parte a custodia cautelare e in parte ad applicazione provvisoria della misura di sicurezza, con la conseguenza che tale criterio non opera quando sia stata applicata la sola misura di sicurezza detentiva in via definitiva, poiché l’intero periodo di privazione della libertà personale non può essere computato contemporaneamente come internamento per misura di sicurezza e come espiazione della pena inflitta.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 657 CORTE COST., Cod. Pen. art. 211
Massime precedenti Conformi: N. 21337 del 2008 Rv. 240086-01, N. 38336 del 2014 Rv. 260598-01, N. 5815 del 2018 Rv. 272437-01
