La Cassazione penale sezione 2 con la sentenza numero 9843/2026 ha stabilito che nel caso di somme bonificate per errore non essendo il denaro trasferito per uno scopo specifico le somme non possono ritenersi oggetto di appropriazione indebita se non restituite
La specifica indicazione del danaro contenuta nell’art. 646 cod. pen., rende evidente che esso può costituire oggetto del reato di appropriazione indebita in quanto può trasferirsi, nonostante la sua fungibilità, senza che al trasferimento del possesso si unisca anche quello della proprietà. Il danaro, infatti, va considerato di altri quando sia affidato per un uso determinato o per una specifica indicazione nell’interesse del proprietario; in tal caso il possesso (inteso secondo i principi penalistici) non conferisce il potere di compiere atti di disposizione non autorizzati o, comunque, incompatibili con il diritto prevalente del proprietario e, ove ciò avvenga, l’agente commette appropriazione indebita.
Tuttavia, nel caso di somme bonificate per errore non essendo il denaro trasferito per uno scopo specifico le somme non possono ritenersi oggetto di appropriazione indebita se non restituite. Proprio applicando i suddetti princìpi un indirizzo giurisprudenziale di legittimità cui questo Collegio intende dare seguito, adottato proprio in un caso di bonifico per errore, ha affermato che il reato di appropriazione indebita di cose ricevute per errore o per caso fortuito, di cui all’art. 647, comma primo, n. 3, cod. pen., oggi depenalizzato per effetto del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, è configurabile anche nel caso di appropriazione di denaro, riconducibile alla nozione generale di “cose”, ponendosi la suddetta norma in rapporto di specialità rispetto all’art. 646 cod. pen., a nulla rilevando che l’appropriazione del “denaro” sia espressamente prevista nel medesimo art. 647, comma primo, n. 1, e nel testo dell’art. 316 cod. pen. (Sez. 2, n. 45891 del 10/09/2021, Radu, Rv. 282443 – 01; in precedenza, Sez. 2, n. 6951 del 22/01/2001, Ravanesi, non massimata). Recentemente detta interpretazione ha trovato recepimento in quella pronuncia (Sez. 2, n. 4234 del 15/01/2026, Righetti, non massimata), che in motivazione ha precisato come:
a) se il disponente vuole trasferire ad altri quanto dovuto, ma con un preciso vincolo di destinazione e l’accipiens invece trattiene presso di sé quanto ricevuto, disponendone a piacimento e così tradendo il vincolo imposto sulla cosa, il tipo “appropriazione” resta integrato;
b) se invece il disponente vuole dare quanto astrattamente dovuto, ma senza un preciso vincolo di destinazione ulteriore sulla cosa (es. somma versata quale anticipo sul prezzo della vendita in occasione della stipula di un contratto preliminare), il fatto tipico non sussiste, per difetto di altruità della cosa fungibile trasferita; residua solo l’obbligo civilistico di restituzione;
c) se infine il disponente, ancorché il titolo sia astrattamente idoneo al trasferimento della proprietà, non vuole dare quel che in effetti non è dovuto, ma trasferisce ugualmente per mero errore sulla cosa (qualità o quantità) o sulla persona dell’accipiens, in questo caso è vero che manca il vincolo di destinazione sulla cosa trasferita, ma solo perché a monte difettano la volontà e la causa del trasferimento.
Il fatto tipico appropriativo resta integrato, giacché l’accipiens trattiene sine titulo e contro l’intima volontà del disponente, ma va qualificato ai sensi dell’art. 647, primo comma, n. 3 cod. pen., perché il trasferimento di ricchezza è avvenuto per errore del disponente.
Ricorre nel caso del bonifico per errore l’ultima delle situazioni esposte, dato che sussiste l’indicato elemento specializzante atto a qualificare il fatto ai sensi dell’art. 647, primo comma, n. 3 cod. pen., reato oggi depenalizzato per effetto del d.lvo. n. 7 del 15 gennaio 2016, art. 1, comma 1, lett. e), con la conseguenza che non resta che prendere atto della intervenuta depenalizzazione della fattispecie. Il caso integra certamente un illecito civilistico non avendo l’imputato titolo per il trattenimento delle somme ed in tale sede deve agirsi per il recupero.
Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e la revoca delle statuizioni civili.
