Segnaliamo ai lettori che il Tribunale penale di Pescara ha sollevato questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 168-bis del codice penale, 550 del codice di procedura penale, degli art. 353-bis del codice penale e art. 346-bis del codice penale per violazione degli articoli 3 – 27, comma terzo e 76 della Costituzione (ordinanza consultabile mediante il link di fine post).
Con ordinanza del 27 novembre 2025 del Tribunale di Pescara nel procedimento penale a carico di G. D.. Processo penale – Sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato – Preclusione in relazione ai delitti di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis cod. pen.) e di traffico di influenze illecite (art. 346-bis cod. pen.) – Mancato inserimento nel novero dei reati di cui all’art. 550, comma 2, cod. proc. pen. (Casi di citazione diretta a giudizio), ai fini della possibilità di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova. – Codice penale art. 168-bis, in combinato disposto con l’art. 550 del codice di procedura penale e gli artt. 353-bis e 346-bis del codice penale. (26C00054) (GU 1a Serie Speciale – Corte Costituzionale n.12 del 25-3-2026)