Traffico di influenze illecite e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente e l’impossibilità di accedere alla messa alla prova alla Consulta (Redazione)

Segnaliamo ai lettori che il Tribunale penale di Pescara ha sollevato questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 168-bis del codice penale, 550 del codice di procedura penale, degli art. 353-bis del codice penale e art. 346-bis del codice penale per violazione degli articoli 3 – 27, comma terzo e 76 della Costituzione (ordinanza consultabile mediante il link di fine post).

Con ordinanza del 27 novembre 2025 del Tribunale di Pescara nel procedimento penale a carico di G. D.. Processo penale – Sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato – Preclusione in relazione ai delitti di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis cod. pen.) e di traffico di influenze illecite (art. 346-bis cod. pen.) – Mancato inserimento nel novero dei reati di cui all’art. 550, comma 2, cod. proc. pen. (Casi di citazione diretta a giudizio), ai fini della possibilità di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova. – Codice penale art. 168-bis, in combinato disposto con l’art. 550 del codice di procedura penale e gli artt. 353-bis e 346-bis del codice penale. (26C00054) (GU 1a Serie Speciale – Corte Costituzionale n.12 del 25-3-2026)

Lascia un commento