Estradizione passiva: da negare la consegna dell’estradando allo Stato richiedente in caso di rischio di trattamenti inumani e degradanti e ove la domanda appaia strumentale (Luigi Esposito)

Corte di appello di Torino, Sez. 2^ penale, sentenza n. 50018/2026, 10/25 marzo 2026 (allegata alla fine del post in versione anonimizzata), ha affermato che, in tema di estradizione passiva, correttamente va negata la consegna quando, alla luce delle fonti sovranazionali e delle circostanze concrete del caso, emerga non solo il rischio che l’estradando sia sottoposto, nello Stato richiedente, a trattamenti inumani o degradanti, ma anche il carattere sostanzialmente strumentale della domanda estradizionale, formalmente riferita a un fatto di minima gravità ma in concreto suscettibile di determinare la sottoposizione dell’interessato all’esecuzione di una ben più grave condanna.

Nel caso di specie il collegio d’appello ha negato l’estradizione di un cittadino turco rilevando, oltre al concreto pericolo di trattamenti disumani o degradanti nelle carceri turche, anche la possibile natura strumentale della richiesta, formalmente riferita a un reato bagatellare ma idonea, in concreto, a esporre l’estradando all’esecuzione di una gravissima condanna già correlata a fatti giudicati in Italia.

La vicenda estradizionale

Con la sentenza citata in apertura la Corte torinese ha dichiarato insussistenti le condizioni per l’accoglimento della domanda di estradizione avanzata dalle Autorità turche nei confronti del cittadino turco EO alias EH. 

La Corte ha ritenuto ostativa all’estradizione, ai sensi dell’art. 705 c.p.p., la sussistenza di un concreto pericolo di sottoposizione a trattamenti disumani o degradanti in caso di consegna alla Turchia. A fondamento della decisione sono stati richiamati plurimi elementi di fonte sovranazionale, tra cui la Risoluzione del Parlamento europeo dell’8 febbraio 2018, i rapporti di Amnesty International 2022-2023 e i rilievi del Comitato per la prevenzione della tortura del Consiglio d’Europa, tutti convergenti nel segnalare persistenti criticità del sistema detentivo turco. 

Ha inoltre valorizzato, nel caso concreto, la non implausibile prospettazione difensiva circa la possibile strumentalità della richiesta estradizionale.

I principi valorizzati dalla Corte

Il dato valorizzato dai giudici di secondo grado è particolarmente significativo: la richiesta proveniente dalle Autorità turche era formalmente riferita a un episodio di truffa di modesta entità economica, ma si collocava in un contesto nel quale l’estradando risultava già destinatario, in Turchia, di una sentenza di condanna a 27 anni di reclusione per un fatto di dirottamento aereo. Proprio tale circostanza ha indotto la Corte a ritenere non illogica la prospettazione difensiva secondo cui la domanda estradizionale, pur apparentemente riferita a un fatto bagatellare, fosse in realtà funzionale a rendere possibile la sottoposizione del soggetto a una lunghissima detenzione in Turchia.

La motivazione evidenzia inoltre che, per il fatto di dirottamento aereo, l’interessato era già stato giudicato in Italia dal G.U.P. del Tribunale di Brindisi e condannato alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione, pena già integralmente espiata.

In questo quadro, la Corte torinese ha ritenuto che l’estradizione, se concessa, avrebbe esposto il soggetto non soltanto al rischio di condizioni detentive incompatibili con i parametri convenzionali, ma anche all’effettivo pericolo di esecuzione di una pena di eccezionale severità per fatti già oggetto di giudizio in Italia, così conferendo alla richiesta i tratti di una vera e propria “estradizione mascherata”.

La pronuncia si segnala dunque perché collega il sindacato ex art. 705 c.p.p. non solo alla verifica delle condizioni detentive nello Stato richiedente, ma anche all’accertamento della funzione sostanziale della domanda di consegna, valorizzando il rischio che lo strumento estradizionale venga utilizzato, in concreto, per conseguire finalità diverse da quelle formalmente enunciate. 

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