Costituzione di parte civile telematica o cartacea? (Redazione)

La Cassazione sezione 2 con la sentenza numero 4224/2026 torna ad occuparsi delle modalità di costituzione di parte civile e di come, alle volte, gli avvocati riescono a rendersi difficile la vita.

Nel caso esaminato, la Suprema Corte ha ribadito che la costituzione di parte civile, a far data dall’1 gennaio 2025, dev’essere effettuata con modalità telematiche, antecedentemente all’udienza, ex art. 111-bis cod. proc. pen., potendo avvenire mediante deposito in forma cartacea (cd. analogica), a norma dell’art. 78 cod. proc. pen., se la relativa dichiarazione è presentata direttamente in udienza.

Fattispecie in cui la Suprema Corte ha ritenuto non abnorme il provvedimento di esclusione della parte civile, costituitasi in udienza con documentazione allegata in fotocopia e con il successivo e, pertanto, tardivo deposito in cancelleria degli originali.

L’art. 111-bis cod. proc. pen., inserito dall’art. 6, comma 1, d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 e in vigore dall’1.1.2025, ha introdotto il deposito telematico obbligatorio degli atti del processo penale.

Esso prevede, testualmente, al primo comma: “Salvo quanto previsto dall’articolo 175 bis, in ogni stato e grado del procedimento, il deposito di atti, documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici”.

Il terzo comma contiene una deroga a tale disciplina, prevedendo che “la disposizione di cui al comma 1 non si applica agli atti e ai documenti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere acquisiti in copia informatica.”

La premessa è, quindi, che, con riguardo ai giudizi dinanzi al tribunale ordinario, dal 1 gennaio 2025 è obbligatorio depositare la costituzione di parte civile con modalità telematiche.

La costituzione di parte civile può avvenire, tuttavia, anche ai sensi dell’art. 78 cod. proc. pen., che, nel disciplinarne le modalità nel processo penale, prevede, al primo comma, che la costituzione di parte civile, ovvero la dichiarazione con cui il danneggiato da un reato chiede di essere parte nel processo per ottenere il risarcimento del danno, deve essere “depositata nella cancelleria del giudice che procede o presentata in udienza”.

Come già evidenziato in sede di legittimità, la cd. riforma Cartabia non ha introdotto modifiche alla disciplina dell’attività di udienza, ovvero di quelle attività che, appunto, vengono compiute nell’udienza, tra cui non può non farsi rientrare, alla luce dell’espressa previsione dell’art. 78 cod. proc. pen., la costituzione di parte civile.

Peraltro, l’art. 111-bis, comma 3, cod. proc. pen. ha già previsto una deroga alla regola (oramai generale) del deposito telematico obbligatorio, ossia nelle ipotesi in cui la “natura” dell’atto o del documento o “specifiche esigenze processuali” non consentano l’acquisizione informatica.

È in tale categoria che può farsi rientrare anche il deposito di “atti” – quali costituzione di parte civile, comparsa conclusionale, nomina, procura speciale, etc. – che, per loro natura o, appunto, per specifiche esigenze processuali, deve essere effettuata in udienza.

Rientrano in queste eccezioni tutte le ipotesi in cui il codice di rito disciplini la produzione di documenti in udienza e, prima fra tutte, la dichiarazione di costituzione di parte civile ove tale costituzione venga effettuata con la modalità alternativa – rispetto a quella tramite portale telematico – del deposito della relativa dichiarazione e della nomina/procura speciale direttamente in udienza.

In definitiva, l’obbligo di deposito telematico di cui all’art. 111-bis cod. proc. pen. deve intendersi riferito solo ai casi di costituzione anticipata, in quanto, nel corso delle udienze in camera di consiglio e dibattimentali, è sempre ammesso il deposito, in forma cartacea, di atti, memorie o documenti difensivi (in termini, in motivazione, Sez. 5, n. 24708 del 2025, cit.).

Nel caso di specie, poiché la dichiarazione di costituzione di parte civile è avvenuta nel settembre del 2025, come indicato anche in ricorso, il difensore poteva costituirsi prima dell’udienza preliminare mediante deposito telematico dei relativi atti (dichiarazione e procura speciale, con le sottoscrizioni previste dalla legge) oppure in udienza con deposito cartaceo.

Dall’esame degli atti risulta che, all’udienza del 16 settembre 2025, il deposito della dichiarazione del Sindaco del Comune di R. e la procura speciale è avvenuto con modalità analogica, mediante copie fotostatiche in luogo degli originali, depositati tardivamente in Cancelleria in data 18 settembre 2025.

Nella nota di accompagnamento di tale (tardivo) deposito, allegata agli atti, lo stesso difensore ritiene valida la procura speciale prodotta in fotocopia, sul presupposto che “il Sindaco di R., in data 1 settembre 2025, sottoscriveva la procura speciale, inviandola sia a mezzo pec, sia a mezzo raccomandata (che) non veniva recapitata in tempo utile per l’udienza del 16 settembre 2025”.

Solo la procura inviata via pec veniva autenticata con firma digitale e depositata tempestivamente.

Con il ricorso in esame, la stessa difesa sostiene, in realtà per la prima volta, che sia la dichiarazione di costituzione di parte civile sia la procura speciale erano state depositate telematicamente, prima dell’udienza preliminare del 16 settembre 2025.

La difesa non allega in primo luogo la prova (con le modalità individuate a pena di inammissibilità con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, secondo quanto previsto dal D.M. Giustizia del 4/7/2023, di esecuzione dell’art. 87, comma 6-bis, e dell’art. 6 ter del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150) dell’avvenuto deposito telematico; di tale modalità non si fa cenno neanche nella nota difensiva del 18 settembre 2025, nella quale si fa riferimento al deposito della procura speciale, firmata digitalmente, nel fascicolo del P.M. e in udienza (con attività che presuppone all’evidenza la materiale produzione di documenti in forma cartacea).

L’ordinanza impugnata dà atto di tale deposito (analogico), rilevando che i documenti erano in copia, tanto che la difesa provvedeva a depositare gli originali dopo l’udienza, decorso ormai il termine a tal fine stabilito dall’art. 178 cod. proc. pen.

D’altra parte, se la difesa avesse provveduto al deposito telematico prima dell’udienza, sarebbe stato sufficiente richiamare tale attività processuale che determina l’automatico inserimento degli atti nel fascicolo processuale, anziché provvedere al deposito cartaceo, con modalità a ragione ritenute ostative all’inclusione della parte civile.

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