Sezioni Unite su furto e potere del PM di modificare l’imputazione in udienza, mediante la contestazione dell’aggravante (Riccardo Radi)

Le Sezioni Unite con sentenza del 26 marzo 2026 hanno deciso la questione se in tema di furto, con assenza di querela il Pm ha il potere di modificare l’imputazione in udienza, mediante la contestazione dell’aggravante ex art. 625 c. 1 n. 7 c.p., con la conseguenza di rendere il reato procedibile d’ufficio.

La Cassazione penale sezione 4 con l’ordinanza numero 38973 depositata il 3 dicembre 2025 (allegata al post: Cassazione a Sezioni Unite chiamata a decidere se in tema di furto senza che sia presentata querela al Pm sia consentito modificare l’imputazione in udienza, mediante la contestazione della circostanza aggravante di cui all’art. 625, comma 1 n.7, cod. pen. – TERZULTIMA FERMATA ) , aveva rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione: “Se, in tema di furto, ove sia decorso il termine previsto dall’art. 85 d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150 senza che sia stata proposta la querela, al pubblico ministero sia consentito modificare l’imputazione in udienza, mediante la contestazione della circostanza aggravante di cui all’art. 625, comma 1 n.7, cod. pen., con la conseguenza di rendere il reato procedibile d’ufficio (ai sensi della vigente formulazione dell’art. 624, comma 3, come modificato dall’art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150), oppure il giudice debba rilevare immediatamente la causa di non procedibilità per mancanza di querela ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.

Le Sezioni Unite hanno deciso.

Relatore: Magi. R.

Data udienza: 26 March 2026

Riferimenti normativi: Cost., artt. 3, 112; Cod. proc. pen., artt. 129, 517; Cod. pen., artt. 624, terzo comma, 625, primo comma, n. 7; d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, artt. 2, comma 1, lett. i), 85.

Ordinanza di rimessione: 38973/2025

Decisione

In tema di furto, ove sia decorso il termine previsto dall’art. 85, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 senza che sia stata proposta querela, il giudice rileva immediatamente la mancanza di querela ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.

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