La Cassazione penale sezione 6 con la sentenza numero 5463/2026 ha stabilito che integra il delitto di cui all’art. 570, comma secondo, n. 2), cod. pen., e non anche quello di cui all’art. 570-bis cod. pen., che rimane assorbito nel primo, la condotta dell’agente che omette di corrispondere, in favore di figli minori, l’assegno liquidato in sede civile, ove da tale omissione derivi la mancata prestazione dei mezzi di sussistenza, in quanto la prima fattispecie delittuosa si caratterizza per l’elemento specializzante dello stato di bisogno, correlato alla mancanza di tali mezzi.
