Il regime di cui all’art. 41-bis dell’ordinamento penitenziario venne applicato, per la prima volta, in Italia in seguito alle stragi di Capaci e di via D’Amelio, in un contesto di gravissima emergenza democratica.
Il 20 giugno 1992, a poche ore dalla tragica morte del giudice Paolo Borsellino e degli uomini della sua scorta — mentre, nel carcere dell’Ucciardone, i boss festeggiavano la strage brindando con champagne — il Ministro della Giustizia, Claudio Martelli, firmò il trasferimento di 37 detenuti “eccellenti” nelle isole di Pianosa e dell’Asinara, sottoponendoli al 41-bis in un regime di isolamento pressoché totale. (All.1)
Non è un caso che l’art. 41-bis sia intitolato “situazioni di emergenza”. La norma nasce infatti come misura eccezionale, destinata a fronteggiare un attacco senza precedenti all’ordine costituzionale, e proprio perché prevedeva la sospensione del trattamento penitenziario ordinario, la sua legittimità costituzionale appariva — già allora — problematica, tanto che il legislatore ne aveva limitato la durata a tre anni.
Tuttavia, il regime fu prorogato di triennio in triennio, fino a quando, nel 2002, il Governo Berlusconi abrogò la disposizione che ne sanciva il carattere temporaneo, trasformando il cosiddetto “carcere duro” in un istituto stabile e permanente del nostro ordinamento penitenziario (a questo link di Wikipedia per la fonte).
Ambito e funzione del 41-bis
Il regime di cui all’art. 41-bis si applica a soggetti — indagati, imputati o condannati — per delitti commessi con finalità di terrorismo o di eversione, per reati associativi ovvero per delitti funzionali ad agevolare le associazioni di tipo mafioso, allorquando sussistono elementi tali da far ritenere attuali i collegamenti con l’organizzazione criminale di appartenenza.
La ratio del 41-bis è quella di impedire che i vertici delle organizzazioni criminali possano continuare a comunicare con l’esterno, impartendo ordini, mantenendo rapporti con l’associazione di riferimento e, eventualmente, commissionando delitti.
I numeri del 41-bis
Secondo l’ultimo rapporto del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, oggi circa 740 detenuti sono sottoposti al regime del 41-bis. Di queste, 127 si trovano in custodia cautelare, 35 sono confinate nelle cosiddette aree riservate (il “super 41-bis”), 12 sono donne.
Ma è un altro il dato che colpisce: nel 1994, nel cuore dell’emergenza mafiosa, i detenuti sottoposti al 41-bis erano 445. Trent’anni dopo, nel 2023, erano divenuti 740 (a questo link di TF per la consultazione della fonte).
Questo incremento, apparentemente paradossale, si spiega con il meccanismo della proroga del 41-bis: pur essendo formalmente previsto che il regime abbia una durata quadriennale rinnovabile, nella pratica i rinnovi sono spesso automatici e a tempo indefinito. Secondo la giurisprudenza, infatti, il trascorrere del tempo (anche 20 anni) non basta a escludere i legami con l’organizzazione criminale, né è sufficiente la scomparsa operativa della cosca di appartenenza (a questo link di TF per la fonte).
Emblematiche, in tal senso, le parole del dott. Giuseppe Ayala, già componente del pool antimafia di Palermo ed ex sottosegretario alla Giustizia con delega al 41-bis: «Le motivazioni delle proroghe del 41-bis appartengono a quella categoria di cose che si firmano previa bendatura degli occhi: tanto è un’azione automatica che la sappiamo fare tutti… e con l’occhio bendato viene meglio» (a questo link di Urla dal silenzio per la fonte).
Le condizioni detentive
Il detenuto sottoposto al regime del 41-bis vive in una dimensione di isolamento quasi totale. Trascorre venti ore al giorno da solo in cella e 4 ore con altri tre detenuti, scelti dall’amministrazione penitenziaria.
Al carcere di Bancali (in provincia di Sassari), i detenuti scontano la loro pena sottoterra. Le sezioni del 41 bis, infatti, sono state realizzate scavando al di sotto della quota dell’istituto e le celle sono prive di aria e luce naturale (a questo link di politica magazine per la fonte).
I rapporti con i familiari sono ridotti al minimo indispensabile: un solo colloquio al mese attraverso un vetro divisorio, perché anche un gesto elementare — un abbraccio o un bacio — è considerato un potenziale rischio.
Il divieto di contatti fisici è derogato esclusivamente nei rapporti con i figli minori di quattordici anni. Ciò significa che, per un padre o una madre detenuti al 41-bis, l’ultimo incontro prima del compimento del quattordicesimo anno del figlio assume il valore di un commiato definitivo, l’ultimo abbraccio, vissuto con la consapevolezza che da quel momento ogni forma di contatto fisico sarà negata.
La circolare ministeriale 3676/6126 del 3 ottobre 2017 impone severe restrizioni ai detenuti sottoposti al regime di 41-bis che sollevano più di qualche dubbio sulla loro utilità. (all.2)
Tra le altre:
* divieto di detenere fotografie superiori a 20×30 cm;
* divieto di detenere cartoncini da disegno superiori a 50×50 cm;
* divieto di detenere più di 12 colori pastello o acquerello;
* divieto di detenere pentole con diametro superiore a 25 cm;
* divieto di portare nei cortili da passeggio più di un pacchetto di fazzoletti;
* divieto di detenere più di quattro libri;
* divieto di affiggere in cella più di una fotografia.
La giurisprudenza di legittimità
TF ne ha scritto più volte in questo blog, la Cassazione ha ritenuto legittima:
-la proibizione dell’ascolto notturno di musica a un detenuto affetto da insonnia;
-il divieto di colloqui con il figlio detenuto;
-il diniego di incontro con un ministro di culto dei Testimoni di Geova;
-il rifiuto della dieta vegetariana;
-il divieto di acquistare una pianola elettrica;
-l’obbligo per i familiari di coprire i tatuaggi durante i colloqui;
-il divieto di cucinare fuori dagli orari consentiti;
-il divieto di utilizzare il frigorifero della sezione per conservare cibi freschi.
Il “girone” delle donne
Vi è, infine, il capitolo – spesso ignorato – delle donne sottoposte al regime di 41-bis. Inizialmente relegate a ruoli marginali, molte sono divenute figure apicali per sostituire mariti, fratelli o compagni arrestati.
Come ha testimoniato la dott.ssa Laura Longo, già presidente del Tribunale di Sorveglianza dell’Aquila, in un convegno del 20 ottobre 2018 (rinvenibile su Radio Radicale) «Le detenute al 41-bis dell’Aquila sono sepolte vive, private di ogni dignità. Parola di magistrato».
Le detenute sottoposte al 41-bis venivano sanzionate persino per essersi scambiate un semplice «buongiorno», senza neppure nominarsi, poiché ogni parola poteva essere ascoltata e, soprattutto, potenzialmente utilizzata per veicolare messaggi (a questo link per guardare il video di Radio Radicale, precisando che l’intervento della Dr.ssa Longo inizia a ore 1:35.54 del filmato).
In questo modo vengono progressivamente ridotte a un silenzio assoluto non solo isolamento, ma annullamento della relazione, della voce e dell’identità.
Conclusioni
Se lo scopo del 41-bis è quello di impedire i contatti con l’esterno — e, in via teorica almeno, ha anche una funzione rieducativa — è legittimo interrogarsi sulla logica preventiva o correttiva di molte prescrizioni e di molti divieti.
È certo, però, che, nel 1992 la scelta dello Stato di intervenire con assoluta fermezza appariva necessaria e forse inevitabile, a oltre trent’anni di distanza è doveroso interrogarsi se tale regime sia ancora attuale e utile.
In un sistema penitenziario profondamente mutato rispetto agli anni ‘90, dotato di registrazioni audio-video pervasive, controlli costanti e strumenti tecnologici capaci di monitorare ogni comunicazione, l’insistenza su un isolamento fisico e affettivo così radicale non pare più rispondere a una reale esigenza preventiva, ma a una logica di punizione fine a se stessa.
E quando la pena oltrepassa il limite della necessità e si trasforma in crudeltà, lo Stato perde la propria superiorità morale sul reo, perché una giustizia che infligge sofferenza senza una comprovata utilità cessa di essere giustizia e finisce per assomigliare al delitto che pretende di condannare.
