La Cassazione penale sezione 3 con la sentenza numero 1921/2026 ha stabilito che in tema di circostanze, il giudice, accertata la seminfermità dell’imputato per disturbo di personalità antisociale, non può considerare “ex se” ostativa al riconoscimento delle attenuanti generiche la mancata manifestazione di empatia nei confronti della parte lesa o di resipiscenza per quanto commesso, in quanto deve previamente accertare se tale carenza costituisce espressione della condizione psicopatologica riscontrata ovvero ne è indipendente, potendo considerarla un autonomo indice negativo di personalità, rilevante ai fini del trattamento sanzionatorio, solo in tale ultimo caso. Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 89 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 133 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 1080 del 2022 Rv. 282533-01
