Cassazione penale, Sez. 5^, sentenza n. 1602/2026, 28 ottobre 2025/14 gennaio 2026, ha riconosciuto, riguardo alla riabilitazione, che qualora il condannato non disponga di mezzi patrimoniali per assolvere le obbligazioni civili da reato, il giudice, in presenza di violazioni comportanti una significativa frattura dell’ordine sociale o economico, può sollecitare un adempimento pur semplicemente simbolico a favore della persona offesa, che può consistere, ove l’interessato presti il proprio consenso, anche in prestazioni riparatorie consistenti in un “facere” determinato.
Si riportano di seguito massime tratte da decisioni di legittimità sul medesimo oggetto.
Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 19784/2024, 10 aprile/20 maggio 2024
Occorre richiamare e ribadire l’interpretazione – risalente ma mai minimamente rivisitata, dalla giurisprudenza di legittimità – resa da Sez. 1, n. 4429 del 16/06/2000, Rv. 217240 – 01, secondo la quale: «In tema di riabilitazione, l’impossibilità, per il condannato, di adempiere le obbligazioni civili derivanti dal reato ricorre non solo nell’ipotesi di insolvibilità, ma anche in tutte le situazioni, a lui non addebitabili, che comunque gli impediscano l’adempimento» (si veda anche Sez. 1, n. 4089 del 07/01/2010, Rv. 246052 – 01, che ha chiarito come l’impossibilità di adempiere le obbligazioni civili derivanti dal reato, la cui prova grava sul condannato, non rivesta valenza ostativa, rispetto all’applicazione dell’istituto della riabilitazione; ciò tanto al ricorrere di una situazione di radicale impossidenza economica, quanto in presenza di situazioni oggettivamente valutabili, che si rivelino concretamente atte a impedire l’adempimento).
Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 37081/2024, 31 maggio/7 ottobre 2024
In tema di riabilitazione, si richiede la dimostrazione del ravvedimento del richiedente, desumibile, tra l’altro, dalla sua attivazione per l’eliminazione delle conseguenze pregiudizievoli derivate dalla condotta criminosa, richiesta dall’art. 179 cod. pen. anche nei casi in cui nel procedimento di cognizione le persone offese non si siano costituite parte civile nel processo e non abbiano chiesto al condannato un ristoro dei danni patiti a causa della sua condotta di reato (Sez. 1, n. 49446 del 7/11/2014, Rv. 261276 – 01; Sez. 1, n. 47347 del 30/11/2011, Rv. 251421 – 01).
Ai fini della riabilitazione, l’attivazione per l’adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato non deve essere valutata solo alla stregua delle regole proprie del Codice civile, ma anche quale onere imposto al condannato in funzione del valore dimostrativo dell’emenda e della condotta successiva alla condanna (Sez. 1, n. 43720 del 13/9/2021, n.m.; sez. 1, n. 2903 del 2/10/2014, dep. 2015, n.m. sul punto; Sez. 1, n. 9755 del 27/1/2005, Rv. 231589 – 01).
Cassazione penale, Sez. 5^, sentenza n. 41238/2025, 21 ottobre/22 dicembre 2025
In tema di riabilitazione, la dimostrazione, spettante al condannato, dell’impossibilità di adempimento delle obbligazioni civili nascenti dal reato deve fondarsi su dati oggettivi, relativi agli introiti disponibili e al carico familiare, e non può ritenersi raggiunta con un’autocertificazione generica, di contenuto valutativo, con la quale si faccia riferimento a un concetto di sufficienza delle entrate limitata al mantenimento della famiglia, implicante un giudizio meramente soggettivo che non consente al tribunale un controllo di conformità al vero ( così, Sez.1, n. 10556 del 7/11/2018, Rv. 274847).
