La Cassazione penale sezione 5 con la sentenza numero 3304/2026, in tema di impugnazioni, ha stabilito che la parte civile ha interesse a impugnare, ai soli effetti civili, la sentenza di proscioglimento dell’imputato ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen , in quanto tale pronuncia contiene una valutazione sul fatto idonea ad incidere sulla determinazione del danno patrimoniale o non patrimoniale, con possibili effetti pregiudizievoli per le pretese risarcitorie e restitutorie della parte civile.
Massime precedenti Vedi: N. 50235 del 2023 Rv. 285671-01, N. 13801 del 2018 Rv. 272838 01, N. 15248 del 2025 Rv. 287937-01, N. 36056 del 2025 Rv. 288918-01, N. 28461 del 2025 Rv. 288361-01
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 40000 del 2025 Rv. 288799-01
