Induzione di persona in stato di inferiorità fisica o psichica a compiere o subire atti sessuali: indicazione della modalità realizzativa (Riccardo Radi)

La Cassazione penale sezione 3 con la sentenza numero 2276/2026, in tema di violenza sessuale, ha ricordato che l’induzione di persona in stato di inferiorità fisica o psichica a compiere o subire atti sessuali, di cui all’art. 609-bis, comma secondo, n. 1), cod. pen., può realizzarsi anche mediante condotte suggestive e sollecitazioni implicite ad accedere a rapporti sessuali, purché causalmente idonee, non essendo necessarie richieste esplicite o il compimento di atti comportanti l’avvio immediato di un rapporto di tal genere.

Fattispecie in cui l’induzione è stata ravvisata in comportamenti allusivi e sessualizzati posti in essere da un medico psichiatra nei confronti di una paziente, affetta da disturbo bipolare e “borderline” della personalità.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 609 bis com. 2 lett. 1)

Massime precedenti Vedi: N. 11168 del 2024 Rv. 286044-01, N. 15412 del 2018 Rv. 272549 01, N. 44171 del 2023 Rv. 285289-02

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