La Cassazione penale sezione 2 con la sentenza numero 1455/2026 ha stabilito che ai fini dell’applicazione della causa d’improcedibilità prevista, per i reati commessi a far data dall’1 gennaio 2020, dall’art. 344-bis cod. proc. pen., deve aversi riguardo, nel caso di reati permanenti, alla data di cessazione della permanenza come indicata in imputazione, che, a fronte di contestazioni formulate in forma cd. “chiusa”, ovvero con l’indicazione della data finale della condotta o con l’utilizzo dell’espressione “fino ad oggi”, coincide, rispettivamente, con tale data o con quella del rinvio a giudizio e che, nel diverso caso in cui la contestazione risulti formulata in forma cd. “aperta” e, quindi, con l’individuazione della sola data iniziale della condotta, coincide con la data della pronunzia della sentenza di primo grado.
Fattispecie relativa al delitto di invasione di edifici, protrattosi nel tempo e contestato in forma cd. “aperta”.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 633 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 344 bis, Legge 27/09/2021 num. 134 art. 2 com. 3, Legge 27/09/2021 num. 134 art. 2 com. 5
Massime precedenti Vedi: N. 18873 del 2024 Rv. 286436-01, N. 1567 del 2022 Rv. 282408-01, N. 34677 del 2025 Rv. 288696-01, N. 55164 del 2018 Rv. 274298-01, N. 37802 del 2025 Rv. 288907-01, N. 40604 del 2024 Rv. 287120-01, N. 20098 del 2020 Rv. 279476-01, N. 20971 del 2025 Rv. 288268-01
