Cassazione penale, Sez. 5^, sentenza n. 3247/2026, 25 novembre 2025/26 gennaio 2026, ha chiarito, in tema di confisca di prevenzione, che ai fini dell’accertamento della sproporzione tra redditi e attività dichiarate, da un lato, e valore degli acquisti, dall’altro, non è corretto tenere conto del solo reddito prodotto dal soggetto nell’anno d’imposta in cui il bene è stato acquistato, in quanto ciò impedisce all’interessato di dimostrare di avere attinto il denaro per l’acquisto dal proprio patrimonio legittimamente accumulato. È necessario, infatti, valutare la progressione patrimoniale nel tempo, collegandola al periodo di manifestazione della pericolosità sociale, secondo il c.d. “metodo scalare”.
La confisca, secondo quanto stabilito dall’art. 24 del d.lgs. 157/2011, è disposta relativamente a beni della persona che non possa giustificarne la legittima provenienza e risulti esserne, anche per interposta persona fisica o giuridica, titolare (o avere la disponibilità), a qualsiasi titolo, in valore sproporzionato al proprio reddito dichiarato ai fini delle imposte sul reddito (o alla propria attività economica); oltre che relativamente a beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.
Il parametro della sproporzione, congiuntamente alla constatazione delle reiterate attività illecite, consente di ipotizzare che la formazione del patrimonio non giustificato abbia derivazione da attività illecite similari. La «sproporzione» di valori, come chiarito in più arresti di legittimità e dalla stessa Corte costituzionale nella decisione n.24 del 2019, altro non è che una «semplificazione probatoria» consentita dal sistema, rispetto all’accertamento ‘pieno’ del nesso di derivazione tra attività illecita, censita in sede di ricognizione della pericolosità, e impiego delle risorse in tal modo prodotte: «[..] la circostanza che la sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito o all’attività economica, da mero indicatore dell’origine illecita dei beni (come era nella disciplina originaria del 1982), sia stato elevato, a partire dal 1993, a requisito alternativo e autonomo rispetto alla dimostrazione dell’origine illecita stessa, non modifica la ratio delle misure in parola: la verifica giudiziale della sproporzione, infatti, continua ad avere senso in quanto idonea a fondare una ragionevole presunzione relativa all’origine illecita del bene, allorché contestualmente risulti la pregressa attività criminosa di colui il quale abbia la disponibilità del bene e – in sede di valutazione dei presupposti della confisca – non riesca a giustificarne la legittima provenienza [..]» (così, in motivazione, Corte cost. sent. n. 24/2019).
Deve, inoltre, ricordarsi che, secondo l’insegnamento espresso dalle Sezioni unite Montella (Sez. U. n. 920 del 17/12/2003, dep. 2004, Rv. 226492 – 01) proprio nell’ottica di una interpretazione costituzionalmente orientata, «il giudice non è autorizzato ad espropriare un patrimonio quando comunque sia di ingente valore, ma deve invece accertarne la sproporzione rispetto ai redditi ed alle attività economiche del condannato e ciò attraverso una ricostruzione storica della situazione esistente al momento dei singoli acquisti»: la circostanza che l’indagine patrimoniale debba essere effettuata per singolo bene, costituisce un’agevolazione per la difesa che, in tal modo, può allegare e documentare la legittima provenienza del denaro servito per acquistarlo, cosa che sarebbe impossibile ove si pretendesse dall’indagato di dimostrare la legittima acquisizione dell’intero suo patrimonio.
Non è corretto, inoltre, al fine di stabilire il criterio della sproporzione, porre a raffronto il valore del bene acquistato in un determinato periodo con il solo reddito prodotto dall’indagato in quello stesso anno di imposta, in quanto ciò impedirebbe all’interessato di dimostrare di avere attinto il denaro dal proprio patrimonio legittimamente accumulato.
In tale prospettiva, si ricorre all’utilizzo di un “metodo a scalare” che valuta la progressione patrimoniale nel tempo, collegandola al periodo di manifesta pericolosità sociale per colpire beni di provenienza illecita o non giustificabile, anche tramite terzi interposti; ciò anche nell’ottica di agevolare l’interessato ad un eventuale superamento della presunzione (iuris tantum) di illecita accumulazione patrimoniale, sulla base di specifiche allegazioni dalle quali possa desumersi la legittima provenienza del bene sequestrato in quanto acquistato con proventi proporzionati alla capacità reddituale lecita.
Da quanto sopra considerato deriva la necessità che il decreto di confisca indichi, anno per anno, se sussista, ed a quanto ammonti, una differenza positiva o negativa tra entrate ed uscite nel patrimonio del proposto.
