Colpa grave ostativa alla riparazione per ingiusta detenzione: può esserne responsabile anche chi sia affetto da infermità totale di mente (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 4^, sentenza n. 473/2026, 19 novembre/7 gennaio 2026, ha affermato, riguardo alla riparazione per ingiusta detenzione, che la condotta gravemente colposa, ostativa al riconoscimento del diritto, non è incompatibile col vizio di mente, atteso che l’esclusione dell’imputabilità per tale causa non impedisce di verificare se, indipendentemente dalla sua rilevanza penale, il comportamento della persona sottoposta a custodia cautelare abbia dispiegato efficacia causale rispetto all’applicazione della misura.

Premessa questa massima, è utile ampliare lo sguardo a un risalente precedente, precisamente Cassazione penale, Sez. 4^, sentenza n. 5076/2019, 18 dicembre 2018/1° febbraio 2019.

Se ne riporta integralmente il testo, tratto dal sito web dell’Avvocato Nicola Canestrini (consultabile a questo link).

La Corte d’appello di Lecce, con ordinanza del 10 gennaio 2018, rigettava l’istanza di riparazione per l’ingiusta detenzione sofferta da XXX per il reato p. e p. dagli artt. 575 e 576 c.p., n. 2) e art. 61 c.p., n. 1), per avere cagionato la morte del figlio YYY, ferito al costato destro con la lama di un coltello lunga circa 18 cm, dal quale egli veniva assolto con sentenza irrevocabile del 20 ottobre 2014 dalla Corte d’assise d’appello in quanto non imputabile ai sensi degli artt. 85 c.p. ss., a causa della cronica intossicazione da alcol.

La Corte rigettava l’istanza avendo ritenuto sussistente la colpa grave ostativa del prevenuto. Non vi era infatti dubbio che la misura cautelare fosse stata applicata in conseguenza dell’omicidio del figlio commesso da XXX, sulla base di un quadro probatorio confermato nei giudizi di merito e dunque per effetto di una condotta certamente riferibile al medesimo, come dallo stesso confessato nell’immediatezza del fatto e comunque accertato in giudizio.

L’istante, in persona di ZZZ, nominata sua amministratrice di sostegno, e a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione.

Con due ampi motivi, strettamente connessi fra loro, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla ritenuta condotta ostativa in capo a XXX.

A dire della difesa, infatti, dall’intero iter processuale emergeva con assoluta evidenza il deficit cognitivo del ricorrente, che poi ne determinava l’assoluzione per incapacità di intendere e volere, di talché non sarebbe dato comprendere sulla base di quali elementi la Corte distrettuale avesse potuto legittimamente rinvenire la colpa grave ostativa. Non sarebbe dato comprendere, cioè, quale diverso atteggiamento XXX avrebbe dovuto adottare in quelle occasioni per non vedere poi eventualmente pregiudicato il proprio diritto al ristoro dell’ingiusta detenzione inflittagli.

Il ricorrente sostiene inoltre che la motivazione dell’ordinanza impugnata sia manifestamente illogica, in quanto ribalta, in maniera inammissibile, la prospettiva dell’art. 314 c.p.p., il quale infatti non prevede che l’indennizzo venga escluso nel caso in cui, come in quello di specie, l’accusato, pur confessando gli eventi nella maniera più completa e veritiera possibile, non riesca nel contempo a fornire, in autonomia, la prova della propria non colpevolezza. I problemi di salute di XXX, infatti, erano manifesti già nei frangenti immediatamente successivi all’arresto, come riconosciuto dalla Corte di assise d’appello, e avrebbero pertanto dovuto essere riconosciuti, onde evitare al ricorrente un’ingiusta detenzione.

Ancora, il ricorrente ritiene che gli errati risultati della prima perizia non possano essere addossati a XXX, precludendogli così la possibilità di accedere alla riparazione, in quanto riferibili alla incapacità del perito e non alla colpa dell’imputato.

Infine, la difesa si sofferma sull’entità del pregiudizio subito da XXX a seguito della detenzione, ricordando come egli abbia visto progressivamente peggiorare le proprie condizioni di salute nel corso della misura auto-custodiale, come non abbia potuto accedere ad un adeguato percorso terapeutico in strutture specializzate e, infine, come la sua reputazione sia stata danneggiata irrimediabilmente dall’eco mediatica suscitata dalla vicenda giudiziaria e dalle reazioni ostili suscitate nell’opinione pubblica dalla sentenza di assoluzione.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato.

Giova premettere che, secondo il testuale tenore dell’art. 314 c.p., “Chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perchè il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perchè il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un’equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave” (comma 1^).

“Lo stesso diritto spetta al prosciolto per qualsiasi causa o al condannato che nel corso del processo sia stato sottoposto a custodia cautelare, quando con decisione irrevocabile risulti accertato che il provvedimento che ha disposto la misura è stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previsti dagli artt. 273 e 280” (comma 2^).

“Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano, alle medesime condizioni, a favore delle persone nei cui confronti si è pronunciato provvedimento di archiviazione ovvero sentenza di non luogo a procedere” (comma 3^).

Parzialmente differenti le formule assolutorie indicate dall’art. 530 c.p.p., secondo cui il giudice pronuncia sentenza di assoluzione, indicandone la causa in dispositivo, “Se il fatto non sussiste, se l’imputato non lo ha commesso, se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero se il reato è stato commesso da persona non imputabile o non punibile per altra ragione”. Dunque, ad una prima lettura delle due disposizioni, parrebbe di rilevare che alla riparazione per ingiusta detenzione, di cui all’art. 314 c.p.p., comma 1^, non può accedere chi è stato assolto per difetto di imputabilità, limitazione non ripetuta nel comma 2^, che parla di proscioglimento “per qualsiasi causa“.

La questione – se sia legittimato a presentare istanza di riparazione per ingiusta detenzione ex art. 314 c.p.p., comma 1^, il soggetto assolto perchè non imputabile per vizio totale di mente – non è stata mai affrontata da questa Corte di legittimità, che però si è pronunciata nel senso che la colpa grave ostativa al diritto può essere ravvisata anche in soggetto affetto da infermità di mente (Sez. 4, n. 15221 del 13/12/2017, Rv. 272473; Sez. 4, n. 45324 del 12/11/2009, Rv. 245467), atteso che il giudice non ha il compito di stabilire se una determinata condotta costituisca reato, ma se essa si sia posta come fattore condizionante nell’applicazione della restrizione cautelare (Sez. 4, n. 18847 del 21/02/2012, Rv. 253595).

Si è ritenuto, in particolare, infondato il rilievo di una pretesa incompatibilità tra condotta colposa ed infermità mentale, atteso che il rispetto delle regole cautelari è richiesto anche all’infermo totale di mente, poiché la dichiarazione di non imputabilità postula preliminarmente che la fattispecie tipica del reato sia integrata anche sotto il profilo soggettivo, prima di poter ritenere l’agente non imputabile (così nella sentenza citata n. 45324/2009, fattispecie in cui la Corte ha rigettato il ricorso avverso l’ordinanza con la quale era stata negata la riparazione ad un soggetto sottoposto alla misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico per il reato di lesioni personali gravi in danno della madre).

Si è aggiunto che la stessa area della responsabilità dell’incapace delineata dall’art. 2046 c.c., u. p., la individuazione di impugnative negate all’incapace che adempie a sue obbligazioni (art. 1191 c.c.), lo scarto tra area di punibilità individuata dall’art. 85 c.p. e di imputabilità ex art. 88 c.p. da un lato, e area della colpa civile dall’altro, escludono la correttezza di un’affermazione secondo la quale chi non è imputabile per ciò solo non può avere tenuto condotte connotate da dolo o colpa grave nella prospettiva dell’art. 314 c.p., tanto che, non a caso, nei reati colposi, la dichiarazione di non imputabilità richiede preliminarmente che la fattispecie tipica del reato sia integrata anche sotto il profilo soggettivo, prima di giungere al giudizio di non imputabilità dell’imputato (così nella sentenza citata n. 18847/2012, fattispecie in cui la Corte, richiamando la motivazione della sentenza n. 45324/2009, ha annullato con rinvio l’ordinanza con la quale il giudice della riparazione aveva accolto l’istanza di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da un soggetto, assolto dai reati di gravi lesioni personali ai danni della moglie, dei figli conviventi e di un nipote, perchè non imputabile al momento dei fatti, in relazione alla sua condizione di alcolista cronico, sull’affermazione – ritenuta errata dal giudice di legittimità – della incompatibilità dei concetti di dolo o colpa grave con la condizione di incapacità di intendere e di volere).

Nella terza e più recente delle pronunce richiamate (sentenza n. 15221/2018) si è affrontato invece un caso diverso, relativo cioè ad una ingiustizia “formale” della detenzione, per violazione degli artt. 273 e 280 c.p.p. – cioè ex art. 314 c.p.p., comma 2^, che, come già evidenziato, non pone problemi perchè si riferisce al “prosciolto per qualsiasi causa” – ma parimenti la Corte ha ritenuto erronea (e dunque ha annullato con rinvio l’ordinanza con la quale era stato riconosciuto il diritto all’equa riparazione in favore di un soggetto affetto da infermità mentale, assolto per tale ragione dal reato di furto) la contraddittorietà rilevata dal giudice della riparazione tra la non imputabilità dell’agente al momento del fatto, trovandosi egli in condizioni psichiche tali da non comprendere il disvalore della sua azione, posta in essere proprio a causa della patologia da cui era affetto, e l’attribuzione di una colpa, ovvero una condotta colpevole, per la stessa condotta. Nell’analizzare tale fattispecie, il giudice di legittimità ha ancora una volta rimarcato che la colpa grave ostativa al riconoscimento dell’indennizzo può essere ravvisata anche in un soggetto affetto da infermità totale di mente, poichè pure in questo caso la condotta colposa, nel suo materiale esplicarsi, può configurarsi come fattore condizionante del prodursi dell’evento-restrizione della libertà personale, ed ha ribadito quanto già affermato circa il necessario rispetto delle regole cautelari anche da parte dell’infermo totale di mente.

Tali pronunce dunque hanno analizzato, affermandola, la compatibilità tra il vizio totale di mente, e dunque l’assoluzione per non imputabilità del soggetto agente, e la configurabilità di una condotta colposa ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, ma non si sono soffermate sulla legittimazione dell’infermo di mente, assolto per tale condizione psichica, a formulare l’istanza di riparazione.

In caso indubbiamente differente, ma che può essere di ausilio per risolvere la questione che si è posta all’attenzione di questo Collegio, è stato statuito che il diritto alla riparazione sorge solo in presenza di una delle formule di proscioglimento previste dall’art. 314 c.p.p., comma 1^ e che detto principio di tassatività opera anche nel caso previsto dal comma 3^, articolo citato, che ha esteso il diritto alla riparazione alle sentenze di non luogo a procedere. Si è di conseguenza escluso il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione qualora sia stata emessa una sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità del minore, in quanto non espressamente prevista e tenuto conto che tale delibazione postula il necessario accertamento di responsabilità dell’imputato (Sez.4, sent.n.12784 del 26/2/2002, Rv. 228322-01).

Ed allora, stante il principio della tassatività delle formule di proscioglimento che consentono l’accesso all’istituto della riparazione per ingiusta detenzione, nel caso in cui non si deduca una ingiustizia c.d. formale, disciplinata dall’art. 314 c.p.p., comma 2^, che non opera distinzioni tra le formule di proscioglimento ed è dunque una ipotesi onnicomprensiva, l’imputato assolto per infermità mentale dal reato contestato, che abbia subito in relazione ad esso un periodo di privazione cautelare della libertà personale, non ha diritto ad avanzare alcuna richiesta di indennizzo, perchè non previsto dalla legge. Lo stesso dicasi se sia intervenuta archiviazione o sentenza di non luogo a procedere, ai sensi dell’art. 314 c.p.p., comma 3^.

Tali considerazioni in diritto portano in radice ad una pronuncia di rigetto del ricorso.

Tuttavia, volendo esaminare comunque le argomentazioni sviluppate dalla Corte territoriale – alla luce della giurisprudenza di legittimità sopra citata, che non ravvisava la incompatibilità tra la colpa grave e la incapacità di intendere e di volere si osserva che alcuna illogicità è riscontrabile nell’ordinanza impugnata, laddove ha ravvisato la condotta gravemente colposa in capo a XXX in ragione del fatto che, quanto alla ricostruzione degli eventi ed alla loro riferibilità al prevenuto, non potevano esserci dubbi, dal momento che lo stesso imputato aveva confessato l’omicidio nell’immediatezza dei fatti e, del resto, la condotta materiale non era mai stata contestata nella competente sede di merito.

Dunque, non vi era dubbio che la misura detentiva fosse stata applicata in conseguenza dell’omicidio del figlio commesso da XXX, sulla base di un quadro probatorio sostanzialmente confermato sia in primo grado che in appello e dunque per effetto di una condotta certamente riferibile al ricorrente. Nè, sostiene correttamente la Corte, la semplice ammissione, nella medesima sede, anche dell’alcoldipendenza poteva ritenersi sufficiente a dimostrare l’incapacità, totale o parziale, di intendere e di volere al momento del fatto, soprattutto ove si consideri che la perizia medico-legale effettuata in primo grado aveva accertato la piena capacità di intendere e volere dell’imputato al momento della commissione del delitto, nonostante la dipendenza da alcol. E’ stata necessaria, infatti, una perizia medico-legale collegiale, svoltasi solamente in secondo grado, per poter pervenire alla constatazione dell’incapacità del prevenuto, con ciò escludendosi in ogni modo che tale stato patologico fosse accertabile ictu oculi.

Le censure difensive, d’altro canto, non si mostrano assorbenti, dal momento che la materialità della condotta e la sua riferibilità all’imputato non sono mai stati contestati, sicchè – come argomentato dalla Corte distrettuale – gli elementi valutati dai giudici della cautela riconducevano tutti ed inequivocabilmente, confessione compresa, alla responsabilità dell’istante, la cui condotta, pertanto, contribuiva a determinare la custodiale cautelare. Solamente all’esito della perizia collegiale in appello, si ripete, emergeva il vizio totale della capacità di intendere e volere che portava all’assoluzione.

Si impone pertanto il rigetto del ricorso.

Note di commento

La decisione del 2026 della quarta sezione penale della Suprema Corte ammette che si possa ravvisare la colpa grave ostativa alla riparazione per ingiusta detenzione nella condotta dell’imputato la cui imputabilità sia stata esclusa per vizio di mente.

La decisione del 2019 della quarta sezione penale si spinge ben oltre:

  • nega anzitutto l’applicabilità dell’istituto riparatorio a chi sia stato assolto perché non imputabile sulla base di un’esegesi restrittiva dei primi due commi dell’art. 314 cod. proc. pen. e della valorizzazione del principio di tassatività delle formule di proscioglimento cui può seguire la riparazione;
  • esclude “la pretesa incompatibilità tra condotta colposa ed infermità mentale, atteso che il rispetto delle regole cautelari è richiesto anche all’infermo totale di mente, poiché la dichiarazione di non imputabilità postula preliminarmente che la fattispecie tipica del reato sia integrata anche sotto il profilo soggettivo, prima di poter ritenere l’agente non imputabile”;
  • valorizza, traendoli dal merito della vicenda processuale, la confessione del delitto da parte dell’accusato, la mancata contestazione della materialità dei fatti e l’emersione dell’assenza di imputabilità solo in secondo grado attraverso una perizia collegiale; ne desume l’inesistenza di un profilo di ingiustizia formale e la colpa grave dell’accusato medesimo che, con la sua confessione, aveva contribuito a determinare l’orientamento dei giudici di merito.

Ciò ricordato, ci si limita ad osservare, quanto al profilo del mancato inserimento dell’assoluzione per difetto di imputabilità tra i casi contemplati dal citato art. 314, primo comma, che tale assenza pare difficilmente giustificabile ove valutata alla luce del parametro dell’uguaglianza formale ex art. 3, comma 1, Cost. Sarebbe stato allora così azzardato ipotizzare la proposizione di una questione di legittimità costituzionale al riguardo?

Le obiezioni aumentano riguardo al profilo della compatibilità, così implacabilmente sostenuta, tra infermità totale di mente e condotta gravemente colposa ostativa al riconoscimento della riparazione.

Ci si chiede infatti, rimanendo per ora su un piano astratto, quale plausibilità abbia la tesi che pretende di associare un atteggiamento colposo e di pretendere il rispetto delle regole cautelari da parte di chi “nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da escludere la capacità d’intendere o di volere”.

Si consideri infatti che, perché un fatto possa essere addebitato a taluno a titolo di colpa, occorre che si possa esigere da costui un comportamento corretto imposto da una regola cautelare; al tempo stesso, l’evento finale deve essere prevedibile ed evitabile, secondo le conoscenze medie del soggetto agente.

Se poi si passa sul piano concreto, la decisione del 2019 ha valorizzato in termini colposi la confessione dell’accusato e la sua mancata contestazione della materialità del fatto.

Ma, ancora una volta, ha mancato di chiedersi di quale ideazione e volontà fossero frutto tali circostanze, senza poi contare – e anche questo avrebbe avuto un rilievo – che fin dall’arresto dell’interessato era nota la sua cronica intossicazione da alcol.

Infine – e pare davvero una notazione profondamente erronea – si fa pesare sul ricorrente la circostanza per cui solo in secondo grado è emersa la sua inimputabilità, come se fosse sua colpa l’erroneità della perizia disposta in primo grado.

Per concludere, l’orientamento interpretativo di cui sono espressione le decisioni citate in questo scritto pare edificato su fondamenta discutibili.

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