La Cassazione penale sezione 5 con la sentenza numero 7695/2026, in tema di reati fallimentari, ha stabilito che integra il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione la costituzione, quando l’impresa si trovi già in stato di insolvenza, di un fondo patrimoniale.
Il reato oggetto di condanna riguarda la fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale c.d. “propria”, quella cioè che vede come soggetto attivo l’imprenditore individuale fallito.
È pacifico che il 21 gennaio 2014 l’imputato e la moglie, coniugi in regime di separazione dei beni, hanno costituito un fondo patrimoniale in cui è stato conferito un capannone industriale a due piani, di proprietà dell’imputato per la quota di tre quarti (così recita il capo di imputazione) o di due terzi (così è riportato nella sentenza impugnata) e della moglie per la residua quota.
La costituzione di un fondo patrimoniale da parte dell’imprenditore poi fallito realizza un’operazione distrattiva suscettibile di integrare il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale. Secondo la disciplina del codice civile, mediante la costituzione di un fondo patrimoniale, “ciascuno o ambedue i coniugi” impongono un vincolo su determinati beni, destinandoli a far fronte ai bisogni della famiglia (art. 167 cod. civ.).
L’esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia (art. 170 cod. civ.).
Con la creazione di un fondo patrimoniale si dà vita, pertanto, a un patrimonio separato costituito da un complesso di beni determinati, assoggettati a una speciale disciplina di amministrazione e a limiti di alienabilità ed espropriabilità.
Secondo la giurisprudenza civile di legittimità, la costituzione del fondo patrimoniale per fronteggiare i bisogni della famiglia, anche qualora effettuata da entrambi i coniugi, non integra, di per sé, adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un’attribuzione in favore dei disponenti (Sez. 6 civ., n. 29298 del 06/12/2017, Rv. 646785 – 01).
Anche nel caso di fallimento del soggetto che ha costituito il fondo, la Corte di cassazione civile riconosce che i rapporti relativi alla costituzione di un fondo patrimoniale non sono compresi nel fallimento, poiché i beni del fondo, pur appartenendo al fallito, rappresentano un patrimonio separato, destinato al soddisfacimento di specifici scopi che prevalgono sulla funzione di garanzia per la generalità dei creditori (cfr. tra le altre Sez. 3 civ., n. 12264 del 09/05/2019, Rv. 653781 – 01). Orbene l’art. 216, primo comma , n. 1 legge fall. punisce la condotta dell’imprenditore dichiarato fallito che «ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni».
E poiché “distrarre” un bene significa distoglierlo da una destinazione giuridicamente vincolante, segnatamente renderlo inidoneo alla funzione di garanzia generica a favore della generalità dei creditori, deriva che la costituzione di un fondo patrimoniale rientra pienamente nella fattispecie criminosa in esame (cfr. Sez. 5, n. 2980 del 29/01/1998, Nuti, non mass.; nonché in motivazione Sez. 5, n. 50447 del 09/11/2023, La Spina, che riconosce la distrazione per la stessa natura dell’operazione attraverso cui il bene dell’imprenditore, conferito nel fondo patrimoniale, viene sottratto alla sua funzione di garanzia).
Ovviamente, secondo i principi generali, essendo il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare un reato di pericolo concreto, la costituzione di un fondo patrimoniale deve risultare idonea a esporre a pericolo l’entità del patrimonio della società in relazione alla massa dei creditori e deve conservare tale attitudine fino all’epoca che precede l’apertura della procedura fallimentare (cfr. per tutte Sez. 5, n. 17819 del 24/03/2017, Palitta, Rv. 269562 – 01).
Nella specie i giudici di merito hanno appurato che, sebbene il fallimento sia stato dichiarato il 1 marzo 2017, già alla data di creazione del fondo patrimoniale (21 dicembre 2014) l’impresa individuale dell’imputato (costituita il 7 ottobre 2002 e avente ad oggetto il commercio all’ingrosso di prodotti alimentari) versava in stato di decozione come evincibile dagli elementi specificati in motivazione.
