Violenza privata o estorsione: la condotta minacciosa volta a costringere la persona offesa a consegnare, contro la propria volontà, denaro di proprietà dell’autore del reato (Redazione)

La Cassazione penale sezione 2 con la sentenza numero 1717/2026 ha stabilito che integra il delitto di violenza privata, e non quello di estorsione, la minaccia finalizzata a costringere la persona offesa a consegnare, contro la propria volontà, somme di denaro appartenenti al soggetto agente, non ricorrendo, in tal caso, né l’ingiusto profitto, né l’altrui danno patrimoniale.

In applicazione del principio, la Suprema Corte ha annullato con rinvio la decisione con cui si era ritenuta la configurabilità del più grave delitto di estorsione, evidenziando che non risultava accertato se la somma consegnata dalla parte lesa le appartenesse o fosse, invece, riconducibile all’imputato, atteso che la stessa era stata prelevata da un conto corrente a quest’ultimo intestato, sul quale la prima, in assenza di limitazioni della capacità di agire dell’imputato medesimo, aveva la delega ad operare in forza di accordi informali.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 610, Cod. Pen. art. 629 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 17288 del 2019 Rv. 276622-04, N. 42789 del 2003 Rv. 227313 01, N. 31302 del 2025 Rv. 288558-01, N. 39722 del 2018 Rv. 273810-01, N. 3371 del 2013 Rv. 254781-01, N. 15716 del 2011 Rv. 249940-01, N. 27556 del 2019 Rv. 276118-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 30016 del 2024 Rv. 286656-02

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