Così si legge in Cassazione penale, Sez. 4^, sentenza n. 48534/2023, 14 novembre/6 dicembre 2023: “Va, in particolare, confermata la natura fidefaciente dei verbali redatti dalla polizia giudiziaria, nella parte in cui i pubblici ufficiali attestano quanto da loro fatto, rilevato o avvenuto in loro presenza, per cui è corretto che, ai fini della dimostrazione dell’avvenuto adempimento, il giudice di merito si riferisca all’annotazione di tale circostanza contenuta in detti verbali (ex multis, Sez. 4, n. 3913 del 17/12/2020, dep. 02/02/2021, Rv. 280381; Sez. 4, rv. 3906 del 21/01/2020, Rv. 278287)”.
Tuttavia, secondo Cassazione penale, Sez. 6^, 26374/2025, 3 giugno/18 luglio 2025: “i verbali delle attività di polizia giudiziaria non hanno valore probatorio privilegiato e, pertanto, le contestazioni del loro contenuto non richiedono la presentazione di querela di falso, ma sono definite nell’ambito del processo penale, alla stregua di ogni altra questione, con i limiti di cui all’art. 2, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 1361 del 04/12/2018, dep. 2019, Rv. 274839, la quale, in motivazione, ha chiarito che il mancato riconoscimento a tali atti della fede privilegiata di cui all’art. 2700 cod. civ. deriva dall’omessa previsione, nel nuovo codice di procedura penale, dell’istituto dell’incidente di falso e dalla non riferibilità agli atti del processo penale della disciplina processual-civilistica, non essendo neppure prevista la sospensione del processo penale in attesa della decisione definitiva in quello civile)”.
Un conflitto interpretativo al giorno toglie la certezza del diritto di torno.
