Anche nell’ipotesi in cui tale giudice sia autorizzato a respingere i ricorsi mediante una motivazione sommaria, esso deve, in tutti i casi, esporre in modo specifico e concreto i motivi per cui è applicabile una delle eccezioni all’obbligo di rinvio pregiudiziale
Con la sentenza 24 marzo 2026, C-767/23, Remling, (allegata al post) la Grande Sezione della Corte di giustizia ha affermato un principio di grande rilievo sistematico:
– il giudice nazionale di ultima istanza non può limitarsi a una motivazione sommaria quando rifiuta di sollevare una questione pregiudiziale ex art. 267 TFUE, se nel giudizio è stata sollevata una questione di diritto dell’Unione.
La Corte chiarisce che il mancato rinvio è legittimo solo se il giudice espone in modo specifico e concreto perché ricorra una delle tre eccezioni Cilfit, e cioè:
– irrilevanza della questione ai fini della decisione;
– esistenza di una giurisprudenza già consolidata della Corte;
– interpretazione del diritto UE così evidente da non lasciare adito a ragionevoli dubbi.
Non basta dunque affermare in modo apodittico che il motivo non merita accoglimento o che non vi sono questioni rilevanti.
Occorre invece una motivazione che renda effettivamente comprensibile perché il rinvio non viene disposto.
Si tratta di una pronuncia molto importante anche sul piano interno, perché richiama con forza il ruolo del rinvio pregiudiziale quale “chiave di volta” del sistema giurisdizionale dell’Unione e presidio dell’uniforme interpretazione del diritto UE.
In altri termini:
quando una parte invoca il diritto dell’Unione, il giudice di ultima istanza che non rinvia alla CGUE deve spiegare davvero perché non lo fa.
Leggi l’intera sentenza: https://lnkd.in/dp_Zd_kj
