La Cassazione penale sezione 2 con la sentenza numero 1114/2026 ha ricordato che nel giudizio direttissimo celebrato nei confronti di imputato in stato di arresto, il pubblico ministero può modificare o ampliare l’imputazione formulata con l’atto di presentazione all’udienza di convalida, a condizione che ciò avvenga alla presenza, necessaria, dell’arrestato e del suo difensore.
Fattispecie in cui la Suprema Corte ha ritenuto legittima la contestazione orale, formulata a verbale nell’udienza di convalida dell’arresto, di un ulteriore delitto, cui aveva fatto seguito la richiesta di definizione con giudizio abbreviato.
Nel caso esaminato, nell’atto di presentazione al giudice per la convalida e il contestuale giudizio direttissimo l’imputazione era stata formulata solo per i reati di resistenza a un pubblico ufficiale in concorso e di ricettazione continuata, dall’esame del verbale dell’udienza di convalida risulta che «[i]l PM contesta un ulteriore capo d’imputazione» e «chiede procedersi con rito direttissimo per i seguenti reati: 1) artt. 110 e 337 c.p.; 2) artt. 81 c. 2 e 648 c.p.; 3) art. 13, co. 13, del D.L.vo n. 286/98».
Ciò rilevato, dopo aver premesso che nel giudizio direttissimo la costituzione del rapporto processuale, che trae origine dall’esercizio dell’azione penale, in presenza di imputato in stato di arresto (come nella fattispecie), si verifica con la presentazione all’udienza dell’arrestato (cfr. Sez. 4, n. 8109 del 13/12/2018, dep. 2019, Chessa, Rv. 275152-01), si deve osservare che, diversamente da quanto è ritenuto dal ricorrente, il pubblico ministero, dominus dell’azione penale, ben può modificare o ampliare l’imputazione formulata nell’indicato atto di presentazione, alla necessaria presenza dell’arrestato e del suo difensore (Sez. 6, n. 16170 del 07/04/2011, Afkir, Rv. 249892-01, relativa a una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto la legittimità della contestazione, all’udienza di convalida, da parte di un vice procuratore onorario, della circostanza aggravante di cui all’art. 80 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).
Invero, nel giudizio direttissimo, la contestazione orale dell’imputazione costituisce del resto la modalità per l’esercizio dell’azione penale nei confronti dell’indagato in vinculis (art. 451, comma 4, cod. proc. pen.).
Dal verbale dell’udienza di convalida risulta altresì che «[i]l difensore nulla eccepisce in ordine all’ulteriore capo d’imputazione», e che, subito dopo l’udienza di convalida nel corso della quale il pubblico ministero aveva formulato l’ulteriore imputazione per il reato di cui all’art. 13, comma 13, del d.lgs. n. 286 del 1998, l’imputato ha proposto richiesta di giudizio abbreviato con riferimento a tutti i reati che gli erano stati contestati, compreso, quindi, quello di cui all’art. 13, comma 13, del d.lgs. n. 286 del 1998, che gli era stato correttamente contestato nel corso dell’udienza di convalida dell’arresto.
Si deve ancora osservare che:
a) il sostituto del difensore di ufficio che ha assistito il P. nel corso dell’udienza di convalida e di quella immediatamente successiva nella quale il P. ha proposto richiesta di giudizio abbreviato aveva gli stessi diritti e gli stessi doveri di un difensore di fiducia;
b) nel corso di entrambe tali udienze, il P. era assistito da un interprete di lingua albanese.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 450, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 451 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 520 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 8109 del 2019 Rv. 275152-01, N. 16170 del 2011 Rv. 249892-01
