Prova testimoniale e valutazione del giudice di merito: limiti del sindacato di legittimità (Riccardo Radi)

La Cassazione penale sezione 2 con la sentenza numero 4218/2026, in tema di ricorso per cassazione, ha ricordato che non è censurabile, salvo il necessario controllo sulla congruità e sulla logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito afferente a contrasti testimoniali o alla scelta tra versioni e interpretazioni del fatto divergenti, spettando a quest’ultimo il vaglio sulla rilevanza e sull’attendibilità delle fonti di prova (ex multis: Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362).

A ciò si aggiunge che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del C., non è consentito in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dai Giudici di merito, i quali, con motivazioni esenti da vizi logici e giuridici, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento, anche tenendo conto del fatto che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944).

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