La Cassazione penale sezione 2 con la sentenza numero 3825/2026 ha stabilito che la nomina del difensore di fiducia, effettuata, in funzione della propria assistenza, dalla persona informata sui fatti che rende spontanee dichiarazioni, può conservare validità ed efficacia nel caso di successiva iscrizione del suo nominativo nel registro di cui all’art. 335 cod. proc. pen., spettando al giudice di merito verificare, secondo un criterio sostanziale e non meramente formale, l’attribuibilità ad essa della qualità di persona indagata nel momento in cui ha reso tali dichiarazioni, con accertamento che, se congruamente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità.
In applicazione del principio, la Suprema Corte ha annullato senza rinvio le sentenze di primo e di secondo grado con le quali era stata rigettata l’eccezione di nullità del decreto di citazione per l’omessa notifica al difensore di fiducia dell’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., sul rilievo che, al momento della sua nomina, difettasse una formale iscrizione nel registro degli indagati del soggetto che l’aveva effettuata, senza alcuna valutazione delle circostanze indiziarie emergenti dal verbale di spontanee dichiarazioni.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 335 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 350 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 com. 1 lett. B, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 624 com. 4 lett. B
Massime precedenti Vedi: N. 37629 del 2025 Rv. 288929-01, N. 8402 del 2016 Rv. 267729-01, N. 22940 del 2003 Rv. 225528-01, N. 36527 del 2024 Rv. 287331-01, N. 11378 del 2006 Rv. 233681-01
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15208 del 2010 Rv. 246584-01
