Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 2315/2026, 13 novembre 2025/21 gennaio 2026, ha affermato che nel giudizio di appello in forma cartolare l’imputato che intenda partecipare all’udienza deve presentare la richiesta esclusivamente a mezzo del difensore, come previsto per tutte le parti private dall’art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen.
Difatti, la scelta legislativa della imposizione di una richiesta di partecipazione all’udienza formulata dal difensore risponde all’esigenza di una maggiore ponderazione del tipo di rito per cui optare (se cartolare o orale), quale può essere quella perseguita da una difesa tecnica. Imposizione, che non sembra in alcun modo pregiudicare il diritto costituzionalmente garantito della partecipazione dell’imputato all’udienza per il fatto di condizionarne l’esercizio alla richiesta difensiva.
Nel caso in esame trova applicazione l’art. 598-bis, cod. proc. pen., che disciplina le decisioni in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, considerato che l’atto di appello risulta proposto I’1° luglio 2024 (invero, l’art. 94, comma 2, d. I.gs. n. 150 del 2022, da ultimo modificato con d. I. 22/06/2023, prevede che la disciplina emergenziale – art. 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 9, e 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del di. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 17 – continui ad applicarsi per le impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2024).
Il citato art. 598-bis, al comma 2, stabilisce che: «L’appellante e, in ogni caso, l’imputato o il suo difensore possono chiedere di partecipare all’udienza. In caso di appello del pubblico ministero, la richiesta di partecipare all’udienza è formulata dal procuratore generale. La richiesta è irrevocabile ed è presentata, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione di cui all’articolo 601 o dell’avviso della data fissata per il giudizio di appello. La parte privata può presentare la richiesta esclusivamente a mezzo del difensore […]».
Chiaro è il tenore della norma, risultando evidente che la prima parte del comma individua i soggetti che hanno il diritto di chiedere la trattazione orale e che la seconda, invece, disciplina le forme di presentazione di tale richiesta, che deve essere per la parte privata, ivi compreso l’imputato (che non si avrebbe ragione di distinguere dalle altre parti private), inoltrata tramite il proprio difensore.
Tale interpretazione, che sembra più coerente con il testo della norma, si pone sulla scia dell’interpretazione letterale dell’art. 23-bis del d.l. n. 137 del 2020, che prevedeva, al comma 4, che «La richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell’udienza ed è trasmessa alla cancelleria della corte di appello attraverso i canali di comunicazione, notificazione e deposito rispettivamente previsti dal comma 2. Entro lo stesso termine perentorio e con le medesime modalità l’imputato formula, a mezzo del difensore, la richiesta di partecipare all’udienza».
Dando rilievo, invero, al tenore letterale della disposizione, talune pronunce si sono orientate nel senso che «nel giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, l’imputato detenuto che voglia partecipare all’udienza deve richiederlo a mezzo del proprio difensore, non essendo consentito né previsto che possa provvedervi personalmente» (Sez. 5, n. 49654 del 13/07/2023, Rv. 285489; Sez. 3, n. 3958 del 12/11/2021, dep. 2022, Rv. 282888).
Non trascura il collegio l’opposto orientamento, sia relativo all’interpretazione dell’appena menzionato disposto normativo che, nonostante il dato letterale, non conteneva alcuna menzione alla richiesta di partecipazione avanzata dall’imputato, ha sostenuto che è legittima, nel giudizio cartolare d’appello, la richiesta di partecipazione all’udienza formulata dall’imputato detenuto personalmente e non per il tramite del difensore, non essendo sanzionata con l’inammissibilità o con l’irricevibilità la difformità dal modello legale di cui all’art. 23-bis, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, in legge 18 dicembre 2020, n. 176, sicché il mancato accoglimento della richiesta determina la nullità dell’udienza e della conseguente sentenza per violazione del diritto alla partecipazione, quale garanzia del giusto processo ex artt. 111 Cost. e 6, comma 3, lett. c), d) ed e), Convenzione EDU: Sez. 2, n. 7340 del 20/12/2023, Rv. 285932; Sez. 6, n. 15139 dell’11/11/2021, Rv. 283143), sia relativo all’interpretazione del secondo comma dell’art. 598-bis, cod. proc. pen.
Secondo tale ultimo orientamento in tema di giudizio cartolare di appello previsto dall’art. 598-bis, cod. proc. pen., è ammissibile la richiesta di partecipazione all’udienza formulata dall’imputato personalmente, siccome in linea col tenore letterale della disposizione citata e col diritto fondamentale di partecipare al proprio processo, sicché la celebrazione dell’udienza in forma cartolare, anziché partecipata, a seguito di tale richiesta tempestivamente formulata, determina la nullità dell’udienza e della conseguente sentenza per violazione del contraddittorio (Sez. 6, n. 30606 del 26/06/2025, Rv. 288617).
Detta impostazione – come anche l’interpretazione summenzionata dell’art. 23-bis, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, finalizzata ad ampliarne l’applicazione, previa forzatura di un evidente dato letterale – non è in alcun modo condivisibile, arrivando a sostenersi che la seconda parte della disposizione si riferisca alle parti private diverse dall’imputato, che possono chiedere di partecipare in udienza solo tramite il proprio difensore, mentre l’imputato può farlo direttamente. E ciò, forzando la lettera della norma e non spiegando per quale ragione l’imputato debba essere differenziato dalle altre parti private. Laddove, comunque, la scelta legislativa della imposizione di una richiesta di partecipazione all’udienza formulata dal difensore risponde all’esigenza di una maggiore ponderazione del tipo di rito per cui optare (se cartolare o orale), quale può essere quella perseguita da una difesa tecnica. Imposizione, che non sembra in alcun modo pregiudicare il diritto costituzionalmente garantito della partecipazione dell’imputato all’udienza per il fatto di condizionarne l’esercizio alla richiesta difensiva.
Note di commento
Come si è visto, il collegio di legittimità ha affermato nel modo più netto possibile che nel giudizio d’appello in forma cartolare l’imputato che voglia presenziare può chiederlo esclusivamente a mezzo del difensore.
Nella motivazione si legge che “non trascura il collegio l’opposto orientamento […] che ha sostenuto che è legittima, nel giudizio cartolare d’appello, la richiesta di partecipazione all’udienza formulata dall’imputato detenuto personalmente e non per il tramite del difensore”.
È vero, non lo ha trascurato ma l’attenzione che gli ha dedicato è servita solo a rilevare che “Detta impostazione – come anche l’interpretazione summenzionata dell’art. 23-bis, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, finalizzata ad ampliarne l’applicazione, previa forzatura di un evidente dato letterale – non è in alcun modo condivisibile, arrivando a sostenersi che la seconda parte della disposizione si riferisca alle parti private diverse dall’imputato, che possono chiedere di partecipare in udienza solo tramite il proprio difensore, mentre l’imputato può farlo direttamente”.
Il collegio ha per contro trascurato il disposto dell’art. 618, comma 1, cod. proc. pen., laddove è previsto che “Se una sezione della corte rileva che la questione di diritto sottoposta al suo esame ha dato luogo, o può dar luogo, a un contrasto giurisprudenziale, su richiesta delle parti o di ufficio, può con ordinanza rimettere il ricorso alle sezioni unite”.
Non si tratta di un obbligo ma di una facoltà ma si crede che, a fronte di un conflitto conclamato e della possibilità di rilevarlo d’ufficio, i giudici di legittimità avrebbero dovuto quantomeno spiegare – e non con le considerazioni sprezzanti che si sono lette – le ragioni della mancata rimessione alle Sezioni unite.
Hanno scelto invece di non farlo e il conflitto rimane irrisolto e con esso l’eventualità che, in presenza di condizioni identiche, la Suprema Corte dia risposte antitetiche, a dispetto della sua funzione nomofilattica.
