Cassazione penale, Sez. 4^, sentenza n. 1426/2026, 27 novembre 2025, 14 gennaio 2026, ha affermato che, ai fini dell’individuazione della titolarità della posizione di garanzia correlata agli obblighi di controllo e di gestione del rischio derivante dalla circolazione su strade d’uso pubblico, trova applicazione il criterio funzionale, che assume prevalenza su quello dominicale.
Nel caso in esame i giudici di legittimità hanno avallato l’affermazione di responsabilità del sindaco di un comune, con delega ai lavori pubblici, in ordine al delitto di lesioni, occorse a un ciclista che percorreva una strada di bonifica, destinata ad uso pubblico e non correttamente manutenuta, sul rilievo che la stessa rientrasse nella più ampia categoria delle strade comunali ex art. 2, comma 6, cod. strada, in virtù dell’assimilazione alle strade vicinali, ai sensi dell’art. 3, comma 1, n. 52, cod. strada.
