Cassazione penale, Sez. 4^, sentenza n. 1906/2026, 8/19 gennaio 2026, ha chiarito, riguardo alla responsabilità per colpa, che il comodante non assume in via generale, attesa la natura del contratto, un obbligo di vigilanza circa l’uso della cosa da parte del comodatario. A fronte, tuttavia, di una cosa che, per la sua natura intrinseca o per particolari qualità giuridiche, presenti limitazioni nel suo utilizzo, il comodante ha l’obbligo di conformare il contratto entro tali limiti, rimanendo in caso contrario cogestore del rischio insito nell’uso della cosa stessa e, dunque, corresponsabile degli eventi in danno di terzi o del comodatario stesso.
Nel caso in esame, il collegio della quarta sezione penale ha ritenuto immune da censure l’affermazione di responsabilità del proprietario di un fondo ubicato in adiacenza ad una linea ferroviaria, che, nel concedere lo stesso in comodato, non aveva previsto il divieto, per il comodatario, di movimentare, in prossimità dei binari, carichi sospesi, dalla cui caduta era, poi, derivato il deragliamento di un treno.
Ha osservato a tal fine che la giurisprudenza civile della Suprema Corte ha definito comodante e comodatario, così come locatario e conduttore, “cocustodi” del bene, così dovendosi riconoscere che il comodante non è «esonerato per i danni causati dalla cosa data in comodato», vigendo un principio generale esattamente opposto (il richiamo è a Sez. 3 civ. n. 13363 del 30/06/2015 Rv. 635801, per la quale: «…custode ex art. 2015 c.c. e quindi responsabile del danno causato dalla cosa, è chiunque abbia un potere anche solo di fatto sulla cosa fonte di danno. La custodia può essere esercitata sia da una persona sola, sia da più persone, anche in virtù di titoli diversi: e si parla in tal caso di cocustodia. Una ipotesi di cocustodia si verifica nel caso giustappunto di locazione o comodato, quando il danno sia derivato da parti della cosa rispetto alle quali non possa dirsi che il locatore o il comodatario si siano completamente spogliati di ogni potere di vigilanza e controllo».
Ha quindi affermato il principio di diritto, secondo il quale “Il comodante non assume in via generale, attesa la natura del contratto, un obbligo di vigilanza circa l’uso della cosa da parte del comodatario. A fronte, tuttavia, di una cosa che, per la sua natura intrinseca o per particolari qualità giuridiche, presenti limitazioni nel suo utilizzo, il comodante ha l’obbligo di conformare il contratto entro tali limiti, rimanendo in caso contrario cogestore del rischio insito nell’uso della cosa stessa e, dunque, corresponsabile degli eventi in danno di terzi o del comodatario stesso”.
