Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 2913/2026, 3 dicembre 2025, 23 gennaio 2026, ha affermato che, in tema di capacità del giudice, la trattazione da parte del giudice onorario di un procedimento relativo a reati diversi da quelli di cui all’art. 550, cod. proc. pen., non è causa di nullità, in quanto l’art. 30, comma 5, d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, che esclude la possibilità di assegnare ai giudici onorari questa ed altre tipologie di procedimenti – senza, peraltro, prevedere alcuna distinzione tra la fase di cognizione e quella di esecuzione – introduce un mero criterio organizzativo dell’assegnazione del lavoro tra i giudici ordinari e quelli onorari.
La questione sottoposta all’attenzione del collegio di legittimità riguardava un provvedimento di rigetto della richiesta di riconoscere “in executivis” la continuazione tra più reati, fra i quali quello di cui all’art. 624-bis, commi primo e terzo, cod. pen., non incluso nel catalogo di cui all’art. 550, cod. proc. pen.
Merita di essere sottolineato che sull’identica questione Cassazione penale, Sez. 3^, sentenza n. 44962/2024, 17 ottobre/9 dicembre 2024, si è pronunciata in modo diametralmente opposto, nei termini che seguono.
La difesa eccepisce la nullità assoluta della sentenza di primo grado (e, per l’effetto, anche di quella d’appello) perché emessa da un giudice incompetente, ossia da un giudice onorario di pace. L’eccezione deve essere condivisa.
L’art. 11, comma 6, lett. b), n. 1), d. Igs. n. 116 del 2017, stabilisce che ai giudici onorari di pace non possono essere assegnati, quanto al giudizio penale, i procedimenti diversi da quelli previsti dall’art. 550, cod. proc. pen.
Quest’ultimo, al comma 1, lega l’esercizio dell’azione penale alla citazione diretta a giudizio “quando si tratta di contravvenzioni ovvero di delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni o con la multa, sola o congiunta alla predetta pena detentiva”; il comma 2, invece, contiene l’elenco di specifiche fattispecie di reato per le quali il pubblico ministero procede comunque con la citazione diretta, anche se sanzionate in termini più gravi rispetto al comma.
Ebbene, alla data della pronuncia della sentenza di primo grado – 10/6/2022 – il delitto di cui all’art. 5, d. Igs. n. 74 del 2000, contestato alla ricorrente, era punito con la pena della reclusione da due a cinque anni, non rientrando, dunque, nella previsione dell’art. 550, comma 1, cod. proc. pen.; lo stesso reato, inoltre, non era previsto nell’elenco di cui al comma 2 di questa norma, in quanto vi sarebbe stato inserito soltanto dal d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, in vigore dal 30/12/2022.
Alla data della pronuncia di primo grado, dunque, il giudice onorario di pace difettava di capacità a decidere il giudizio, così che la sentenza risulta viziata da nullità assoluta, tale da travolgere anche quella emessa dalla Corte d’appello il 16/1/2024: entrambe, pertanto, debbono essere annullate senza rinvio, disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale per l’ulteriore corso.
