La Cassazione penale sezione 1 con la sentenza numero 631/2026 ha ricordato che ai fini dell’applicabilità della sospensione dell’esecuzione della pena di cui all’art. 90 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, deve ricorrere un legame tra i reati per cui è stata irrogata la pena da espiare e lo stato di tossicodipendente del condannato e deve essere accertato l’esito positivo del programma terapeutico e socio-riabilitativo, previa acquisizione della relazione prevista dal successivo art. 123, redatta con le specifiche modalità indicate dalla norma.
Nella specie, la Suprema Corte ha ritenuto legittimo il diniego del beneficio ad un condannato quale promotore di un sodalizio di cui all’art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, perché, avendo costui svolto complessi compiti di gestione, era da escludere che la violazione della legge penale fosse stata commessa da persona in stato di tossicodipendenza al momento della consumazione del reato e fosse direttamente motivata da tale patologica situazione.
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 90, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 123
Massime precedenti Conformi: N. 11050 del 2013 Rv. 255302-01
Massime precedenti Vedi: N. 2343 del 2021 Rv. 280353-01, N. 35497 del 2020 Rv. 280202-01, N. 35678 del 2001 Rv. 219754-01
