Resistenza a pubblico ufficiale e responsabilità, a titolo di concorso, del passeggero dell’auto in fuga (Riccardo Radi)

La Cassazione penale sezione 6 con la sentenza numero 10510/2026 ha ricordato che integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale la condotta di colui che, per sottrarsi alle forze di polizia, proceda ad una serie di manovre finalizzate ad impedire l’inseguimento, così ostacolando concretamente l’esercizio della funzione pubblica e inducendo negli inseguitori una percezione di pericolo per la propria incolumità (tra le molte, Sez. 2, n. 44860 del 17/10/2019, Besana, Rv. 277765 – 01), ha teorizzato che deve rispondere di resistenza a pubblico ufficiale in concorso colui che «essendo passeggero a bordo di un’autovettura, accetti di condividere ogni possibilità di fuga, offerta dalla vettura stessa, così dimostrando di aderire all’intento di sfuggire alla cattura».

L’enunciato non è condivisibile, se l’adesione, quale atteggiamento della volontà, non si traduca in un contributo eziologicamente rilevante alla condotta offensiva del bene giuridico protetto.

Ed invero, occorre qui ribadire che integra il concorso morale nel delitto di cui all’art. 337 cod. pen. la condotta di chi, assistendo ad una resistenza attiva posta in essere con violenza da altra persona nei confronti di pubblici ufficiali, rafforzi l’altrui azione offensiva, o ne aggravi gli effetti, ad esempio pronunciando espressioni intimidatorie all’indirizzo di taluno dei soggetti passivi (Sez. 6, n. 13160 del 05/03/2020, Mirabile, Rv. 279030 – 01).

In termini generali, deve osservarsi che, ai fini della configurabilità del concorso morale, il contributo .del concorrente acquista rilevanza causale solo quando rafforzi e renda definitivo un proposito criminoso già esistente, ma non ancora consolidato, in modo da aumentare la possibilità di commissione del reato (Sez. 6, n. 45506 del 27/04/2023, Bagarella, Rv. 285548 – 11).

Alla luce di tali coordinate interpretative, si osserva che, nelle argomentazioni poste dal Tribunale a fondamento della decisione di parziale accoglimento dell’appello cautelare, non vi è riferimento alcuno ad un apporto causale rafforzativo del proposito criminoso dell’autore diretto della condotta oppositiva, che ha verosimilmente agito d’impeto, ovvero diretto ad aggravare gli effetti di tale condotta, che sia riferibile al ricorrente.

Non è irrilevante considerare, come sottolineato dalla difesa, che la ritenuta estraneità del ricorrente rispetto alla ricettazione dell’autovettura utilizzata per la fuga, alla causazione delle lesioni personali al carabiniere colpito con lo sportello della stessa auto, nonché al possesso di arnesi atti allo scasso, denota l’assenza di un contegno attivo dell’indagato; il che definisce un quadro di totale assenza di elementi sintomatici di un effettivo concorso del reato nei termini stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità. In particolare, alla fuga del ricorrente dal luogo dell’incidente non può essere attribuita valenza istigatrice o rafforzativa rispetto alla spericolata condotta di guida del conducente della Maserati (rimasto non identificato), trattandosi di una condotta realizzata quando il reato si era ormai consumato; a maggior ragione alcuna rilevanza, ai fini della responsabilità concorsuale, può assume la fuga, priva di connotazioni pericolose, intrapresa a distanza di alcune ore dalla commissione del fatto, per sottrarsi al controllo e alla prevedibile cattura da parte del militare che lo aveva riconosciuto.

Dalla erronea applicazione delle norme in tema di responsabilità concorsuale discende l’assenza non rimediabile di elementi significativi di gravità indiziaria.

Si impone, assorbito il secondo motivo, l’annullamento del provvedimento applicativo della cautela personale.

In argomento, ricordiamo che la Cassazione penale sezione 6 con la sentenza numero 530/2026 ha già offerto un’occasione per riflettere sui requisiti strutturali del contributo concorsuale, in particolare quando esso venga prospettato in termini di concorso morale: Resistenza a pubblico ufficiale e il concorso morale del passeggero del veicolo: la fuga non basta per provare il contributo concorsuale (Riccardo Radi) – TERZULTIMA FERMATA

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