“E’ stato detto che i magistrati iscritti alle correnti avevano paura di perdere il potere, insensibili a qualunque cambiamento. Mi rivolgo ad alcuni avvocati e colleghi che hanno sostenuto il sì, dal mio angolo privilegiato della Corte di cassazione, vi invito ad abbandonare la toga, non perché avete sostenuto legittimamente il sì, ma perché ho letto di vostri ricorsi e sentenze e l’aggettivo che meglio si attaglia è IMBARAZZANTI. il diritto ed in alcuni casi la lingua italiana scorrono paralleli ai vostri scritti imbarazzanti. Solo per questo dovreste dimettervi o cancellarvi dall’ordine. Ed adesso è giusto togliersi qualche sassolino dalle scarpe”.
Il periodo riportato tra virgolette è stato pubblicato – ma successivamente rimosso – da un magistrato della Suprema Corte sul suo profilo Facebook dopo che è stato reso noto l’esito del referendum popolare sulla riforma dell’ordinamento giudiziario (ne hanno parlati vari media, tra questi Il Dubbio che ha pubblicato un’indignata lettera di Antonello Talerico, avvocato e componente del CNF, a questo link).
Anche l’UCPI ha reagito all’esternazione, pubblicando una sua nota di protesta ed esortazione all’abbandono di qualsiasi tono revanscista, indirizzata all’ANM e al Primo presidente della Suprema Corte, allegata alla fine del post.
In effetti, il post di cui si parla non è certo un inno alla riconciliazione.
Al di là di questo primo e rilevante aspetto, risulta di non immediata comprensione la logica che lo ha ispirato.
L’autore constata in apertura l’esistenza di una corrente di pensiero che ha attribuito ai magistrati iscritti alle correnti la paura di perdere potere e l’insensibilità (magari meglio l’indisponibilità) al cambiamento.
L’uomo della strada si aspetterebbe a questo punto un’immediata dichiarazione sul punto, che sia di ammissione o di smentita e invece no, il post prosegue ma spostando l’attenzione su altro.
È tuttavia impensabile che un magistrato, del cui bagaglio di competenze professionali sono parti integranti il governo della logica e il rigore argomentativo, possa far cadere nel vuoto una proposizione così impegnativa.
Ed allora, in assenza di risposte intermedie, si deve pensare che la risposta sia il passaggio finale, quello in cui l’autore si esprime così: “Ed adesso è giusto togliersi qualche sassolino dalle scarpe”.
Se l’esegesi qui proposta fosse corretta, il sillogismo dovrebbe suonare così: i sassolini dalle scarpe sono i maldicenti accusatori dei magistrati iscritti alle correnti; i sassolini sono fastidiosi; bisogna sbarazzarsene. Che siano avvocati o “colleghi” poco importa, a tutti è riservato lo stesso destino. Come e quando non è dato sapere, bisognerà necessariamente attendere il prossimo post.
C’è poi il resto.
L’esternatore si rivolge ai sostenitori del Sì e lo fa non da casa sua, non dal bar del quartiere, non da una località vacanziera ma dal suo angolo privilegiato da intendersi come la Corte di cassazione.
È come dire che parla ex cathedra, un’espressione particolarmente calzante ove si consideri che la Suprema Corte ama appunto definirsi la “cattedra nomofilattica”.
Da questo pulpito elevato l’autore si rivolge ai reietti del Sì con frasi di netta e aspra condanna.
Si premura nondimeno di chiarire di averli selezionati come bersagli non per il loro orientamento referendario – non sia mai – ma per la grossolanità imbarazzante dei loro ricorsi (se avvocati) e delle loro decisioni (se magistrati), così estranei al diritto e alla lingua italiana da scorrere paralleli ad essi senza mai potercisi avvicinare.
Va nuovamente richiamato l’assioma di prima: un magistrato come l’autore non può difettare di logica e, se si rivolge esclusivamente agli avvocati e ai magistrati del Sì, vuol dire che solo loro sono imbarazzanti mentre quelli del No brillano per sapienza giuridica e padronanza della lingua.
Tra di loro, beninteso, è compreso lo stesso esternatore le cui scarpe sono finalmente libere dai fastidiosi sassolini di cui sopra.
C’è chi non la pensa così: la lettera dell’Avvocato Talerico pubblicata dal Dubbio contiene una robusta parte di critiche al modo in cui l’autore si è espresso nel post “incriminato”.
Opinione rispettabile la sua ma un post è un post ed è comprensibile che chi lo pubblica non sia ossessionato dal rispetto dei canoni della buona scrittura.
Assai meno comprensibile sarebbe se gli incidenti linguistici capitassero nell’esercizio delle funzioni svolte nell’angolo privilegiato.
Prendiamo adesso in esame Cassazione penale, Sez. 5^, sentenza n. 10258/2026, 14 gennaio/17 marzo 2026, il cui estensore è l’autore del post.
Vi si legge questo periodo: “la telematizzazione resta la regola, mentre il ricorso a PEC o cartaceo costituisce eccezione tipizzata e temporalmente circospetta, ancorata all’esigenza di evitare che la tecnologia divenga barriera all’accesso alla giurisdizione”.
Quella parolina evidenziata in neretto sembra avere qualcosa che non va.
Nella definizione che ne dà il vocabolario Treccani, il lemma “circospetto” è un aggettivo che deriva dal latino “circumspicere” il cui significato letterale era quello di guardarsi attorno.
Oggi il termine è un sinonimo di cauto e prudente.
Può mai un’eccezione – è questa la domanda – essere temporalmente prudente?
Si è portati a pensare di no, che quell’aggettivo e quell’avverbio siano malamente collocati l’uno accanto all’altro.
Si crede quindi che l’aggettivo corretto sarebbe stato “circoscritta” ma questo vale per coloro che amano le parole che iniziano con circo, per gli altri sarebbe andato bene anche il sinonimo “delimitata”.
Si potrebbe obiettare che un refuso può capitare a tutti ma si replica subito che non può permetterselo chi si “pensa” così sapiente da dare lezioni all’universo mondo del Sì.
C’è di più.
In una parte successiva della stessa sentenza dell’infortunio linguistico, si legge questo passaggio:
“Nel caso Succi e altri c. Italia (28 ottobre 2021), la Corte ha affrontato il tema delle conseguenze di un formalismo eccessivo nell’interpretazione dei requisiti di ammissibilità del ricorso in Cassazione. La Corte ha censurato la prassi italiana che, attraverso una lettura restrittiva e formalistica delle regole di accesso, rischiava di privare il ricorrente della possibilità di ottenere una decisione nel merito. La motivazione sottolinea che il diritto di accesso deve essere concreto ed effettivo e che la tutela convenzionale non può essere sacrificata sull’altare di automatismi procedurali, soprattutto quando questi non sono giustificati da esigenze di certezza o di tutela dell’interesse pubblico. La Corte ha ribadito che il sistema processuale deve essere orientato al raggiungimento dello scopo e alla tutela effettiva dei diritti fondamentali, in linea con il principio di proporzionalità e con il favor impugnationis”.
Ci si chiede a questo punto se il magistrato esternatore pensi che l’adesione al Sì sia tra i motivi legittimi di restrizione del diritto di accesso alla giustizia.
E ci si chiede anche cosa accadrebbe se un avvocato palesemente militante per il Sì vedesse un suo ricorso rigettato o dichiarato inammissibile da un collegio di legittimità di cui faccia parte l’esternatore.
E ci si chiede infine che avverrebbe se quell’avvocato, insoddisfatto dell’esito, ricorresse dinanzi ai giudici europei dei diritti umani.
Magari non succederebbe nulla di eclatante o magari, invece, succederebbe, chissà.
