Assunzione di nuovi mezzi di prova disposta in un momento diverso da quello indicato nell’art. 507 cod. proc. pen.: ci sono conseguenze? (Riccardo Radi)

La Cassazione penale sezione 1 con la sentenza numero 85/2026 ha stabilito che l’assunzione di un nuovo mezzo di prova ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen. in un momento diverso da quello indicato dalla norma (“terminata l’acquisizione delle prove”) costituisce una mera irregolarità, non essendo affetta da inutilizzabilità o da nullità di ordine generale ricollegabile all’art. 178, lett. c), cod. proc. pen., poiché non incide sull’assistenza, sulla rappresentanza o sull’intervento dell’imputato.

Fattispecie relativa all’ammissione, nella fase iniziale dell’istruttoria dibattimentale, di un supplemento di perizia richiesto dal pubblico ministero, avente ad oggetto la trascrizione di un’intercettazione.

L’ammissione delle prove ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen. rientra nel potere del giudice di merito che può essere esercitato anche di ufficio e in rapporto a prove non tempestivamente introdotte dalle parti e anche nel caso in cui manchi ogni acquisizione probatoria (Sez. U, n. 11227 del 06/11/1992, Rv. 191607 – 01).

Né è oggetto di preclusione o causa di nullità adottare l’ordinanza ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen. non all’esito della completa istruttoria dibattimentale.

Come ribadito da Sez. 4, n. 1199 del 24/10/2018, dep. 2019, Santone, Rv. 274906 – 01, il potere del giudice di assumere d’ufficio nuovi mezzi di prova, infatti, contrariamente a quanto assume parte ricorrente, è talmente ampio da poter essere esercitato anche con riferimento a quelle prove che le parti avrebbero potuto richiedere e non hanno richiesto, tutte le volte in cui sussista il requisito della loro assoluta necessità [cfr. sez. 1 n. 3979 del 28/11/2013 Ud. (dep. 29/01/2014), P.G. in proc. Milano, Rv. 259137], non sussistendo alcuna nullità o inutilizzabilità delle prove così acquisite anche in ipotesi in cui esse siano state irregolarmente indicate dalle parti (cfr. sez. 5 n. 8394 del 02/10/2014, Tardiota, Rv. 259049).

Quanto al momento in cui il potere può essere esercitato, la massima ufficiale di Sez. 4, n. 1199 del 24/10/2018, dep. 2019, Santone, Rv. 274906 – 01 (l’art. 507 cod. proc. pen. con l’espressione “terminata l’acquisizione delle prove” delimita esclusivamente il momento iniziale in cui possono attivarsi i poteri d’ufficio del giudice, con la conseguenza che nessuna nullità deriva dalla circostanza che il giudice abbia disposto l’integrazione probatoria dopo essersi ritirato in camera di consiglio e non immediatamente dopo la conclusione della fase istruttoria) scaturisce dall’eccezione formulata in relazione alla concreta vicenda, ma non esclude affatto un esercizio anticipato e ancor meno afferma che l’inosservanza della regola sarebbe sancita a pena di nullità o di inutilizzabilità.

Infatti, l’assunzione di una testimonianza ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen. in un momento diverso da quello indicato dalla norma (“terminata l’acquisizione delle prove”) costituisce mera irregolarità, non essendo la stessa affetta da inutilizzabilità o da nullità di ordine generale ricollegabile all’art. 178, lett. c), cod. proc. pen., in quanto l’escussione di un teste, “anticipata” rispetto al termine di acquisizione delle prove, non può incidere sull’assistenza, sulla rappresentanza o sull’intervento dell’imputato. (Sez. 3, n. 45931 del 09/10/2014, Cifaldi, Rv. 260871 – 01).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 507 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 493 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 26163 del 2010 Rv. 247896-01, N. 45931 del 2014 Rv. 260871-01, N. 2424 del 2010 Rv. 245808-01

Massime precedenti Vedi: N. 1199 del 2019 Rv. 274906-01, N. 34247 del 2024 Rv. 286957-01

Lascia un commento