Udienza predibattimentale: sentenza di non luogo a procedere, ex art. 554-quater cpp, e impugnabilità da parte del pubblico ministero (Riccardo Radi)

La Cassazione penale sezione 5 con ordinanza numero 9175/2026 ha ricordato che la sentenza di non luogo a procedere emessa ex art. 554-ter, cod. proc. pen., in esito all’udienza di comparizione predibattimentale, è impugnabile con appello a norma dell’art. 554- quater, cod. proc. pen., ma non con ricorso per cassazione per saltum, essendo riconosciuto tale mezzo di impugnazione, ai sensi dell’art. 569 cod. proc. pen., con riguardo alle sole sentenze che definiscono, nel merito, il primo grado di giudizio o ad altre tipologie di decisione espressamente indicate.

La parte pubblica ricorrente impugna una sentenza di “non luogo a procedere” emessa dal giudice all’esito dell’udienza predibattinnentale ex artt. 554- bis e ss. cod. proc. pen.

Viene in rilievo, pertanto, l’innovativo istituto dell’udienza c.d. “filtro”, introdotta, per i procedimenti a citazione diretta, dal d. Igs. n. 150 del 2022.

Come si legge nella relazione illustrativa alla riforma, l’inserimento, nella trama del procedimento a citazione diretta, di un’udienza predibattimentale in camera di consiglio a contraddittorio pieno, risponde a più finalità: da un lato consentire un vaglio preliminare snello, circa la fondatezza e la completezza dell’azione penale; «dall’altro lato, concentrare in un momento anticipato, precisamente definito nella sua collocazione, tutte le attività prodromiche a quelle propriamente istruttorie e decisorie tipiche della fase dibattimentale, per consentire una più efficiente organizzazione di questo momento dell’attività giudiziaria, liberando il giudice che vi è preposto da incombenze diverse da quelle istruttorie e decisorie.

Incombenze che, spesso, in ragione della loro non prevedibilità ex ante, impediscono la predisposizione di un calendario effettivo del dibattimento e, in particolare, dell’istruttoria» (così testualmente relazione cit.).

In questa prospettiva all’udienza predibattimentale, nei procedimenti a citazione diretta, è stato assegnato, tra gli altri e per quanto qui interessa, anche il compito di definire il processo, quando, sulla base del complesso degli atti di indagine (ora trasmessi integralmente al giudice ex art. 553 cod. proc. pen.), già emergano elementi che conducono a un proscioglimento oppure si evidenzi che gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna.

L’art. 554-ter cod. proc. pen. stabilisce che: «Se, sulla base degli atti trasmessi ai sensi dell’articolo 553, sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l’azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, se risulta che il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che l’imputato non è punibile per qualsiasi causa, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna».

L’art. 554-quater cod. proc. pen. detta uno specifico regime per l’impugnabilità delle sentenze predibattimentali, che ricalca quello stabilito dall’art. 428 cod. proc. pen. per le sentenze di non luogo a procedere emesse all’esito di udienza preliminare. Sono indicati (commi 1 e 2): il mezzo di impugnazione (appello) e i soggetti legittimati (Procuratore della Repubblica e Procuratore generale nei casi di cui all’articolo 593-bis, comma 2; l’imputato, salvo che con la sentenza sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso; la persona offesa nei soli casi di nullità previsti dall’articolo 552, comma 3).

É disciplinato il giudizio di appello sia nelle forme (camera di consiglio ex art. 127 cod. proc. pen.) sia negli epiloghi decisori: «In caso di appello del pubblico ministero, la corte, se non conferma la sentenza, fissa la data per l’udienza dibattimentale davanti ad un giudice diverso da quello che ha pronunciato la sentenza o pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula meno favorevole all’imputato.

In caso di appello dell’imputato, la corte, se non conferma la sentenza, pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula più favorevole all’imputato» (comma 3).

In sintonia con quanto previsto dall’art. 428, comma 3-quater, cod. proc. pen., è fissato (dal comma 6) un limite oggettivo di inappellabilità in relazione alle sentenze di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa (le quali pertanto saranno solo ricorribiii per cassazione e per tutti i motivi di cui all’art. 606 cod. proc. pen.).

È stabilito che contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in grado di appello possono ricorrere per cassazione l’imputato e il procuratore generale solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’articolo 606 (comma 4).

Sull’impugnazione la Corte di cassazione decide in camera di consiglio con le forme previste dall’articolo 611 cod. proc. pen. (comma 5).

Si tratta di un regime impugnatorio “chiuso” e speciale, che deroga a quello generale.

Lo dimostra il confronto tra appellabilità riconosciuta — con la sola limitazione oggettiva delle sentenze relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa — al pubblico ministero dal citato art. 554-quater rispetto al disposto dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., il quale, a seguito delle modifiche di cui alla legge n. 114 del 2024, addirittura esclude in toto la legittimazione del pubblico ministero a proporre appello contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all’articolo 550, commi 1 e 2 (vale a dire per tutti quelli oggetto di citazione diretta).

La peculiare natura delle sentenze di non luogo a procedere ex art. 554-ter cod. proc. pen. è testimoniata anche dalla loro assoggettabilità a revoca ai sensi dell’art. 554-quinquies (come accade per quelle pronunciate ai sensi dell’art. 425 cod. proc. pen.).

Il Procuratore generale impugnante ha proposto ricorso diretto per cassazione.

Occorre allora interrogarsi se si ricada o meno nell’ambito applicativo dell’art. 569, cod. proc. pen., il quale attribuisce alla parte che ha diritto di appellare la sentenza di primo grado la facoltà di proporre direttamente ricorso per cassazione, limitatamente ai casi di cui all’art. 606, comma 1, lett. a), b), c), cod. proc. pen.

Data l’identità di struttura e caratteri, la cassazione nel caso in esame ritiene di ispirarsi agli approdi ermeneutici elaborati con riferimento alla sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 cod. proc. pen.

Nonostante alcune pronunce di segno contrario (Sez. 2, n. 29406 del 08/07/2025, Colella, Rv. 288383 – 01 e Sez. 5, n. 12864 del 18/01/2022, F., Rv. 283367 – 01), il collegio ritiene di dare continuità all’orientamento, decisamente maggioritario, secondo cui: «La sentenza di non luogo a procedere resa dopo l’entrata in vigore della modifica dell’art. 428, comma 1, cod. proc. pen., operata dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, è appellabile e non ricorribile in cassazione, neppure mediante ricorso per saltum, poiché detta facoltà è conferita dall’art. 569 cod. proc. pen. esclusivamente avverso la sentenza che definisce nel merito il primo grado di giudizio ovvero avverso altre tipologie di decisione espressamente previste, sicché il ricorso proposto in sede di legittimità avverso la sentenza ex art. 425 cod. proc. pen. deve essere qualificato come appello (Sez. 5, n. 22551 del 12/04/2024, P., Rv. 286561 – 01; Sez. 5, n. 18305 del 23/01/2019, Halilovic Murat, Rv. 275916 – 01; Sez. 4, n. 34872 del 21/06/2018, Salvatore, Rv. 273426 – 01; Sez. 4, n. 27526 del 09/05/2018, Perri, Rv. 272963 – 01).

In tal senso si sono condivisibilmente orientate le prime decisioni assunte sul tema dal giudice di legittimità, a mente delle quali la sentenza di non luogo a procedere emessa ex art. 554-ter, cod. proc. pen., in esito all’udienza di comparizione predibattimentale, è impugnabile con appello a norma dell’art. 554- quater, cod. proc. pen., ma non con ricorso per cassazione per saltum, essendo riconosciuto tale mezzo di impugnazione, ai sensi dell’art. 569 cod. proc. pen., con riguardo alle sole sentenze che definiscono, nel merito, il primo grado di giudizio o ad altre tipologie di decisione espressamente indicate (Sez. 2, n. 28063 del 30/05/2024, Gallo, Rv. 286724 – 01; conf. non nnassimate Sez. 2, n. 38759 del 05/11/025, Salkanovic, Sez. 3, n. 16001 del 20/02/2025, Massinnilla; Sez. 2, n. 14023 del 15/01/2025, Ventrella).

Nella motivazione della sentenza Gallo appena citata si richiamano due ordini di ragioni a conforto del principio espresso: in primo luogo, la lettera dell’art. 569 cod. proc. pen. che, riferendosi alla “sentenza di primo grado”, impiega una formula che evoca la celebrazione del giudizio e che osta all’estensione – ove non espressamente prevista – del ricorso diretto alle sentenze “processuali” di non luogo a procedere che precedono il “giudizio”; in secondo luogo, la specificità del regime dettato dall’art. 554-quater cod. proc. pen., per il quale, nel caso in cui non confermi la sentenza, il giudice d’appello deve fissare una data per l’udienza dibattimentale di fronte ad un giudice diverso da quello che ha pronunciato la sentenza, ovvero pronunciare sentenza di non luogo a procedere con formula meno favorevole.

In sostanza gli stessi epiloghi del giudizio impugnatorio di appello sono tipizzati dall’art. 554-quater cod. proc. pen. (conferma della sentenza, modifica della formula di proscioglimento, fissazione della data per l’udienza dibattimentale davanti al Tribunale) e risultano, per loro natura, inconciliabili con gli esiti, a loro volta tipizzati, del giudizio di cassazione (artt. 620 e ss. cod. proc. pen.).

Gli argomenti svolti conducono a qualificare l’impugnazione come appello, facendo ricorso al potere officioso riconosciutogli dall’art. 568, comma 5, cod. proc. pen.

Secondo autorevoli arresti della Corte di cassazione: «allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l’atto deve limitarsi, a norma dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a verificare l’oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l’esistenza di una voluntas impugnationis, consistente nell’intento di sottoporre l’atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente» (cfr. per tutte Sez. U, n. 45371 del 31/10/2001, Bonaventura, Rv. 220221 e Sez. U, n. 45372 del 31/10/2001, De Palma, non massimata).

Si esclude, quindi, la necessità di compiere una “indagine introspettiva” sulla “reale volontà della parte impugnante” e, dunque sui “riflessi pregiudizievoli che derivavano all’ammissibilità dell’impugnazione dalla deliberata scelta di un mezzo non consentito dalla legge” (così in motivazione Sez. U, n. 45371 del 31/10/2001, Bonaventura, cit.).

L’intervento delle Sezioni Unite Bonaventura ha superato, confutandone punto per punto gli argomenti, il precedente orientamento di segno contrario che, invece, privilegiava la reale volontà della parte, negando al giudice il potere di sostituire il mezzo d’impugnazione effettivamente voluto con quello astrattamente ammissibile (per tutte Sez. U, n. 16 del 26/11/1997, dep. 1998, Nexhi, Rv. 209336). Sulla analisi della problematica si rimanda a quanto esposto nella sentenza Sez. 5, n. n. 42578 del 27/09/2024, Prencipe.

In questa sede è sufficiente notare come — nonostante in altri campi continui a riaffiorare, in alcune pronunce delle sezioni semplici, l’opzione ermeneutica delle Sezioni Unite Nexhi (Sez. 5, n. 55830 del 08/10/2018, Eliseo, Rv. 274624; Sez. 3, n. 1589 del 14/11/2019, dep. 2020, De Cicco, Rv. 277945; Sez. 4, n. 1441 del 21/11/2023, dep. 2024, Verrucci, Rv. 285634 – 01; Sez. 4 del 16/04/2024 Sergiovich non massimata sul punto) — tutte le decisioni (sopra richiamate) che sinora si sono occupate della specifica tematica qui in rassegna hanno proceduto a riqualificare il ricorso come appello, in piena sintonia con le statuizioni delle Sezioni Unite Bonaventura.

Consegue che il ricorso deve essere qualificato come appello

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