Ricettazione: la diminuente della particolare tenuità del fatto è applicabile anche quando il reato presupposto sia un delitto (redazione)

Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 10450/2026, 6/18 marzo 2026, ha chiarito, in tema di ricettazione, che la diminuzione di pena nei casi di particolare tenuità del fatto non è subordinata alla natura contravvenzionale del reato presupposto.

L’art. 648, comma quarto, cod. pen. si limita a prevedere la diminuzione di pena per i casi in cui «il fatto è di particolare tenuità», senza introdurre alcuna distinzione in ordine alla natura giuridica del reato presupposto.

La formulazione della norma è priva di specificazioni al riguardo, e non consente pertanto di ricavarne, per via interpretativa, una condizione – la natura contravvenzionale del reato presupposto – che il legislatore non ha posto. 

Un’interpretazione che limiti l’operatività dell’attenuante alle sole ricettazioni aventi come presupposto una contravvenzione si risolve in un’aggiunta al testo normativo priva di qualsiasi ancoraggio testuale, e configura, pertanto, una violazione di legge.

Tanto emerge con particolare evidenza in relazione al fatto in esame, ove si consideri che la ricettazione in giudizio è stata commessa nel 2018, all’epoca in cui la ricettazione era configurabile esclusivamente in relazione a cose provenienti da delitto e non anche a quelle provenienti da contravvenzione.

Anteriormente alla riforma introdotta dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 195, infatti, l’art. 648 cod. pen. circoscriveva il proprio ambito applicativo alle cose «provenienti da qualsiasi delitto», con esclusione dei proventi di contravvenzioni. Ne consegue che, nell’ordinamento previgente, la ricettazione era strutturalmente configurabile unicamente in relazione a un reato presupposto avente natura di delitto.

Muovendo dall’interpretazione accolta dalla Corte di appello – secondo cui l’attenuante del comma quarto troverebbe applicazione esclusivamente quando il reato presupposto sia una contravvenzione – si giunge a un risultato che rende la norma priva di qualsiasi campo di applicazione per l’intero arco temporale antecedente alla riforma del 2021.

Si tratta, perciò, di un’interpretazione sostanzialmente abrogatrice, in quanto idonea a privare la disposizione di qualsiasi effetto per un’intera fase della sua vigenza.

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