Furto beni custoditi all’interno autovettura e assorbimento del reato di danneggiamento (Redazione)

La Cassazione penale sezione 5 con la sentenza numero 10465/2026 ha affermato che nel reato di furto di beni custoditi all’interno dell’autovettura con violenza sullo sportello del mezzo esposto alla pubblica fede rimane assorbito quello di danneggiamento dello sportello medesimo, non rilevando in senso contrario il fatto che questo discenda da riqualificazione dell’originaria contestazione di furto tentato dell’autovettura stessa, con violenza sulle cose.

In generale, è consolidato l’orientamento di legittimità secondo cui “Il delitto di furto aggravato dalla violenza sulle cose non concorre con il reato di danneggiamento delle medesime cose ma lo assorbe, in quanto la violenza si trova in rapporto funzionale con l’esecuzione della condotta di furto” (Sez. 5, Sentenza n. 49571 del 23/09/2014, Rv. 261732 – 01. Cfr. ex multis: Sez. 5, Sentenza n. 20743 del 13/04/2010, Rv. 247613 – 01).

Nel caso di specie, indubbia la sovrapponibilità materiale dei fatti, quanto alla condotta ed al suo oggetto, si apprezzano le condizioni così enunciate per affermare l’assorbimento del danneggiamento nel furto aggravato.

Conclusioni differenti non rinvengono fondamento nel rilievo che il reato di danneggiamento discende dal tentativo desistito di furto dell’automezzo originariamente oggetto del capo b) e riqualificato dalla Corte di appello in applicazione del disposto dell’art. 56 comma 3 cod.pen.

La disposizione in rilievo prevede appunto che «Se il colpevole volontariamente desiste dall’azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sé un reato diverso».

La norma così richiamata si limita a stabilire la punibilità degli atti compiuti.

Punibilità che, comunque, non può che essere definita secondo la residua tipicità degli atti medesimi e la rilevanza che a questa è associabile.

In altri termini, una volta che, espunta dalla sfera della rilevanza penale la più ampia fattispecie del tentativo siccome desistito, residui quella del danneggiamento, questa deve essere valutata nei termini che le sono propri anche ai fini del tema dell’assorbimento qui in esame.

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