Danneggiamento aggravato ex art. 625, comma 2, n. 1, cod. pen.: perseguibile a querela solo se commesso su cose esposte a pubblica fede (redazione)

Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 10448/2026, 6/18 marzo 2026, ha chiarito che il delitto di danneggiamento previsto dall’art. 635, secondo comma, n. 1, cod. pen., è oggi procedibile a querela della persona offesa soltanto quando abbia ad oggetto cose esposte alla pubblica fede; resta invece procedibile d’ufficio quando riguardi le altre categorie di beni indicate nel n. 7 dell’art. 625, cod. pen.

Ai sensi dell’art. 635, secondo comma, n. 1, cod. pen., è punito «chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le […] cose indicate nel numero 7) dell’articolo 625», vale a dire le «cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza».

Il sesto comma della medesima disposizione, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 31/2024, entrato in vigore il 4 aprile 2024, stabilisce che «nei casi previsti dal […] secondo comma, numero 1), limitatamente ai fatti commessi su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, ai sensi dell’articolo 625, primo comma, numero 7), il delitto è punibile a querela della persona offesa».

Alla luce di tale disciplina, il delitto di danneggiamento previsto dall’art. 635, secondo comma, n. 1, cod. pen. è oggi procedibile a querela della persona offesa soltanto quando abbia ad oggetto cose esposte alla pubblica fede; resta invece procedibile d’ufficio quando riguardi le altre categorie di beni indicate nel n. 7 dell’art. 625, cod. pen.

Lascia un commento