Capacità di intendere e di volere dell’imputato: spetta all’accusa provarne l’esistenza, tanto più in presenza di allegazioni difensive che evidenzino consistenti anomalie (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 1592/2026, 30 dicembre 2025, 9 gennaio 2026, ha ribadito che l’onere probatorio della capacità di intendere e di volere incombe sull’accusa, sicché per ritenere il vizio parziale di mente è sufficiente, in base al canone “in dubio pro reo”, che sia riconosciuto un ragionevole livello di probabilità dello stesso, secondo la regola di giudizio “più probabile che non” (Sez. 1, n. 11897 del 18/05/2018, Rv. 276170-04) atteso che la regola compendiata nella formula “al di là di ogni ragionevole dubbio” riguarda tutte le componenti del giudizio e, pertanto, anche la capacità di intendere e di volere dell’imputato, il cui onere probatorio non è attribuito all’imputato, quale prova di una eccezione, ma alla pubblica accusa.

Deve essere, preliminarmente, richiamato l’approdo ermeneutico secondo il quale stabilire se l’imputato fosse al momento del fatto totalmente privo di capacità d’intendere e di volere ovvero avesse tale capacità, ma grandemente scemata, costituisce una questione di fatto la cui valutazione, grazie all’ausilio delle risultanze della perizia psichiatrica, compete esclusivamente al giudice di merito.

Il suo giudizio si sottrae al sindacato di legittimità quante volte, anche con il solo richiamo alle condivise valutazioni e conclusioni delle perizie, risulti esaurientemente motivato, immune da vizi logici di ragionamento, garantito da una continua osservazione del soggetto e conforme a corretti criteri scientifici di esame clinico e di valutazione (in tal senso, Sez. 1, n. 11897 del 18/05/2018, Rv. 276170-04; Sez. 1, n. 2883 del 24/1/1989, Rv. 180615-01; Sez. 1, n. 32373 del 17/01/2014, Rv. 261410-01; Sez. 1, n. 42996 del 21/10/2008, Rv. 241828-01).

Non spetta pertanto alla Corte di cassazione, in tema di prova scientifica, stabilire la maggiore o minore attendibilità scientifica delle acquisizioni esaminate dal giudice di merito e, quindi, se la tesi accolta sia esatta, ma solo se la spiegazione fornita sia razionale e logica, in quanto essa non è giudice del sapere scientifico e non detiene conoscenze privilegiate, essendo chiamata solo a valutare la correttezza metodologica dell’approccio del giudice di merito al sapere tecnico-scientifico, che riguarda la preliminare, indispensabile verifica critica in ordine all’affidabilità delle informazioni utilizzate ai fini della spiegazione del fatto (Sez. 1, n. 11897 del 18/05/2018, P., Rv. 276170-04; Sez. 5, n. 6754 del 07/10/2014, dep. 2015, C., Rv. 262722; Sez. 5, n. 686 del 03/12/2013, dep. 2014, De Marco, Rv. 257965; Sez. 4, n. 24573 del 13/05/2011, n.m.).

Ciò premesso, non vi è dubbio che, con specifici ed articolati motivi di appello, la difesa del ricorrente avesse posto una serie di consistenti censure incentrate sulla disciplina di cui agli artt. 88 e 89 cod. pen. e che la Corte di appello abbia, in concreto, omesso di confrontarsi effettivamente con tali censure, incentrate sulla effettiva sussistenza di non imputabilità del ricorrente, con particolare riferimento alla capacità di volere (sotto il profilo della possibile gestione dei propri impulsi) in diretto collegamento con una serie di considerazioni critiche quanto al procedimento scientifico seguito dal perito nominato, nonché quanto alle modalità oggettive di acquisizione dati rilevanti e risolutivi, alle tecniche di valutazione della condizione del ricorrente, alla piena considerazione delle osservazioni critiche del consulente di parte (primo e secondo motivo di ricorso, pagg. 2-26).

A tali ampie considerazioni critiche la Corte di appello in alcuni casi non ha specificamente risposto, così violando il principio devolutivo che caratterizza il giudizio di appello, ed in altri casi ha fornito una risposta sostanzialmente apparente, senza affrontare nello specifico i temi devoluti.

È senz’altro vero, come affermato condivisibilmente dalla Suprema Corte, che è sufficiente che il giudice di merito dimostri di avere valutato le conclusioni del perito di ufficio, senza ignorare le argomentazioni del consulente, sicché potrà configurarsi vizio di motivazione soltanto quando risulti che queste ultime fossero tali da dimostrare in modo assolutamente lampante ed inconfutabile la fallacia di quanto affermato dal perito e recepito dal giudice (tra le altre, Sez. 5, n. 18975 del 13/02/2017, Rv. 269909; Sez. 6, n. 5749 del 09/01/2014, Rv. 258630; Sez. 1, n. 25183 del 17/02/2009, Rv. 243791; Sez. 4, n. 34379 del 12/07/2004, Rv. 229279-01).

È ugualmente vero che diversa si deve ritenere la posizione processuale dei consulenti di parte rispetto ai periti, «essendo i primi, a differenza degli altri, chiamati a prestare la loro opera nel solo interesse della parte che li ha nominati, senza assunzione, quindi, dell’impegno di obiettività previsto, per i soli periti, dall’art. 226 cod. proc. pen. costruendosi su tale distinzione il diverso onere motivazionale gravante sul giudice di merito nella «delicata opera di ricostruzione dei dati del sapere scientifico e di valutazione della inferenza di essi rispetto alle particolarità del caso concreto, secondo le regole proprie del ragionamento induttivo» (Sez. 1, n. 11897 del 18/05/2018, Rv. 276170-04; Sez. 5, n. 9831 del 15/12/2015, citata, in motivazione, e giurisprudenza ivi richiamata, Sez. 1, n. 11706 del 11/11/1993, Rv. 196076-01; Sez. 1, n. 6528 del 11/05/1998, Rv. 210712-01).

È nondimeno necessario che tali principi siano osservati nell’ambito di una reale motivazione, caratterizzata dal confronto con gli elementi devoluti con i motivi di appello.

In tal senso, si deve osservare che, a pag. 6 della motivazione, la risposta risulta omessa a fronte della richiesta di rinnovazione in appello, anche al fine di un confronto tra i due tecnici; la Corte di appello, difatti, ha risposto affermando che il confronto “è stato sostanzialmente già effettuato dinnanzi al G.i.p.”, affermazione che, a parte l’atecnicismo della soluzione prescelta – per cui basterebbe un confronto indiretto e non centrato sui temi devoluti in appello perché effettuato “sostanzialmente” in primo grado, a fronte della formalità della richiesta inoltrata – ha omesso di considerare la decisività della rinnovazione proprio in relazione alle censure difensive introdotte, non solo quanto alle conclusioni finali, ma anche quanto al metodo scientifico seguito, ai parametri prescelti e alle modalità di esame del ricorrente, anche attesa la omessa considerazione da parte dello stesso perito di un dato specificamente evidenziato dalla difesa e relativo alla mancata valutazione dei test effettuati dal consulente di parte.

Non colma, in conclusione, la Corte di appello le omissioni motivazionali criticate con l’atto di appello (ed esplicitamente riconosciute dalla Corte di appello a pag. 7 della propria motivazione) atteso che integra una motivazione apparente quella resa nel caso di specie al fine di superare eventuali criticità tecniche dell’accertamento peritale – richiamando come elemento risolutivo le modalità della azione in concreto posta in essere (citando in modo astratto senza farne applicazione effettiva la giurisprudenza di legittimità sul punto).

Infine, appare fondato il rilievo quanto alla sostanziale omissione dell’obbligo motivazionale, realizzata mediante un richiamo ad un non meglio precisato adempimento posto a carico del ricorrente che avrebbe dovuto adempiere al proprio “onere di fornire dimostrazione della cogenza dell’impulso nel caso di specie”; così come è da ritenere affetta da apparenza la considerazione finale quanto alla irrilevanza delle argomentazioni circa i criteri e modalità di assunzione dell’esame del periziando “non avendo peraltro concretamente dimostrato l’appellante come e se abbiano avuto effettiva incidenza nel caso di specie”.

Sul punto, si deve osservare come le circostanze allegate dalla difesa, di fatto pretermesse in tale soluzione motivazionale, avessero evidenziato consistenti anomalie e modalità non del tutto ortodosse di assunzione delle dichiarazioni del ricorrente al fine della sua valutazione, oltre alla mancata considerazione delle allegazioni di parte (in concreto richiamate anche nei motivi di appello, ad esempio quanto alla somministrazioni di test in relazione alle patologie oggettivamente riscontrate e pretermesse dalla motivazione a pag. 8), che avrebbero potuto eventualmente incidere sulla conclusione finale del perito e con le quali la Corte di appello non si è effettivamente confrontata, non emergendo dalle conclusioni appena riportate alcun riferimento a criteri scientifici di tipo clinico e valutativo ed alla condivisione degli stessi per come enucleati nella perizia (Sez. 1, n. 11897 del 18/05/2018, Rv. 276170-04; Sez. 6, n. 30491 del 18/06/2025, Rv. 288630-01; Sez. 1, n. 32373 del 17/01/2014, Rv. 261410-01).

Risulta dunque impossibile riscontrare, sulla base di una tale argomentazione, carente e in parte apparente, la correttezza metodologica dell’approccio del giudice del merito al sapere tecnico – scientifico.

La sentenza deve conseguentemente essere annullata con rinvio affinché la Corte di appello valuti, nell’ambito della propria piena discrezionalità, effettivamente, le censure specificamente articolate.

In tal senso è bene richiamare il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte, che qui si intende ribadire, da applicare in considerazione della valutazione devoluta in sede di rinvio, secondo il quale poiché l’onere probatorio della capacità di intendere e di volere incombe sull’accusa, per ritenere il vizio parziale di mente è sufficiente, in base al canone “in dubio pro reo”, che sia riconosciuto un ragionevole livello di probabilità dello stesso, secondo la regola di giudizio “più probabile che non” (Sez. 1, n. 11897 del 18/05/2018, Rv. 276170-04) atteso che la regola compendiata nella formula “al di là di ogni ragionevole dubbio” riguarda tutte le componenti del giudizio e, pertanto, anche la capacità di intendere e di volere dell’imputato, il cui onere probatorio non è attribuito all’imputato, quale prova di una eccezione, ma alla pubblica accusa (Sez. 1, n. 9638 del 25705/2016, Rv. 269416-01) tenendo conto della consolidata regula iuris secondo la quale sono malattie mentali in senso stretto, influenti sulla imputabilità, tra le altre, «le insufficienze cerebrali originarie e quelle derivanti da conseguenze stabilizzate di danni cerebrali di varia natura» (Sez. 1, n. 11897 del 18/05/2018, Rv. 276170-04; Sez. 1, n. 24614 del 07/04/2013, Rv. 22556001; Sez. 1, n. 4954 del 03/03/1993, Rv. 194554-01).

La sentenza deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello.

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