Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 10460/2026, 6/18 marzo 2026, ha ricordato, riguardo all’efficacia della sentenza penale nel successivo giudizio civile, che, in base al disposto dell’art. 652, cod. proc. pen., la sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia di giudicato nel giudizio civile di danno soltanto quando accerti che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima.
La sentenza che dichiara il fatto non punibile ai sensi dell’art. 649, cod. pen., non rientra in nessuna di tali categorie, poiché non esclude l’insussistenza del fatto, non esclude che l’imputato lo abbia commesso, non afferma che la condotta fosse lecita.
Si limita a constatare che, per ragioni di politica criminale legate al vincolo familiare, l’ordinamento rinuncia a punire chi ha commesso il fatto.
Ne consegue che tale sentenza non è idonea ad acquistare efficacia di giudicato in ordine alla sussistenza del fatto nel giudizio civile.
