Sentenza che dichiara non punibile il fatto: è una pronuncia assolutoria e impedisce al giudice di decidere sulla domanda risarcitoria (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 10460/2026, 6/18 marzo 2026, ha chiarito che la pronuncia di non punibilità ai sensi dell’art. 649, cod. pen., preclude al giudice penale di decidere sulla domanda risarcitoria. Lo si ricava dal disposto dell’art. 538, cod. proc. pen., il quale stabilisce che il giudice penale decide sulle restituzioni e sul risarcimento del danno «quando pronuncia sentenza di condanna». Il tenore letterale della norma è inequivoco nel senso di indicare quale presupposto della statuizione civile in sede penale la condanna dell’imputato.

Da ciò consegue che, ove manchi la condanna, viene meno il titolo processuale che abilita il giudice penale a pronunciarsi sulla domanda risarcitoria della parte civile.

Va dunque osservato che la sentenza che dichiara il fatto non punibile ai sensi dell’art. 649, cod. pen., non è una sentenza di condanna, ma una pronuncia assolutoria, ancorché fondata non sulla negazione del fatto o dell’imputabilità, bensì sull’esistenza di una causa personale di esenzione dalla pena.

Per tale ragione essa si colloca fuori dallo schema dell’art. 538, cod. proc. pen., e -al contempo- è priva di una base normativa che consenta di estendere a tale ipotesi il potere del giudice penale di pronunciarsi sulla domanda risarcitoria.

Lascia un commento