Segnaliamo per la concretezza del ragionamento e la chiarezza espositiva la sentenza della cassazione sezione 3 numero 8020/2026 che si è soffermata sul principio dell’«al di là di ogni ragionevole dubbio».
Fatto:
Con sentenza emessa in data 12 settembre 2024, la Corte d’appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Bari del 27 giugno 2023, che aveva dichiarato A.R. colpevole del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 4, e 80, comma 1, lett. g), d.P.R. n. 309 del 1990, e lo aveva condannato alla pena di quattro anni e otto mesi di reclusione e 5.500,00 euro di multa, ritenuta la recidiva reiterata specifica.
Secondo quanto ricostruito dai giudici di merito, A.R. si sarebbe reso responsabile del reato a lui ascritto perché, in concorso con altri soggetti, avrebbe illecitamente detenuto un quantitativo di 119,5 grammi di sostanza stupefacente di tipo hashish, dal quale era possibile ricavare 334 dosi medie singole, facendolo recapitare a mezzo posta all’interno dell’Istituto penitenziario di Terni, mediante spedizione effettuata da una persona a lui legata, e partita da un ufficio postale di Bari sotto forma di un pacco alimentare apparentemente destinato ad altro detenuto ristretto nella medesima Casa Circondariale di Terni.
Decisione:
La regola di giudizio alla quale deve essere riferito il parametro della manifesta illogicità, della mancanza e della contraddittorietà della motivazione è, nel caso in cui le doglianze attengano all’affermazione di colpevolezza, il principio dell’«al di là di ogni ragionevole dubbio».
In altri termini, può escludersi il vizio di motivazione di una dichiarazione di responsabilità solo se non è manifestamente irragionevole ritenere che l’impugnato sia colpevole «al di là di ogni ragionevole dubbio».
Ciò posto, secondo la giurisprudenza, la regola di giudizio dell’«al di là di ogni ragionevole dubbio», consente di pronunciare sentenza di condanna là dove il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto ricostruzioni alternative costituenti eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura, ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell’ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana, oppure siano prospettate ipotesi vaghe e inesplorate dal punto di vista scientifico, evocate in un ordine di causalità possibile, ma non individuato neppure in astratto (così Sez. 5, n. 22334 del 10/03/2025, D., Rv. 288272 – 01). In questa prospettiva, altre decisioni hanno anche precisato che il canone dell’“oltre ogni ragionevole dubbio” enuncia sia una regola di giudizio che definisce lo standard probatorio necessario per pervenire alla condanna dell’imputato, sia un metodo legale di accertamento del fatto che obbliga il giudice a sottoporre, nella valutazione delle prove, la tesi accusatoria alle confutazioni costituite dalle ricostruzioni antagoniste prospettate dalle difese, sicché la violazione di tali parametri rende la motivazione della sentenza manifestamente illogica (cfr. Sez. 6, n. 45506 del 27/04/2023, Bagarella, Rv. 285548 – 15, nonché Sez. 5, n. 25272 del 19/04/2021, Maurici, Rv. 281468 – 01).
La sentenza impugnata ritiene l’attuale ricorrente A.R., responsabile del delitto di concorso in detenzione della sostanza stupefacente, osservando che lo stesso «non è solo il destinatario finale del pacco [contenente la droga], ma è di tutta evidenza l’ispiratore dell’intera architettata spedizione, concordata per via telefonica o personale, non è dato saperlo».
La Corte d’appello premette che, secondo la difesa, l’affermazione di responsabilità pronunciata dal Giudice di primo grado è «congetturale e priva di basi probatorie» laddove ritiene A.R. «l’effettivo destinatario dello stupefacente rinvenuto nel pacco destinato ad altro detenuto della casa circondariale di Terni, M,N.».
Osserva, però, che la dichiarazione di colpevolezza di A.R. è condivisibile perché:
a) il mittente del pacco era G.T.M., fratello per parte di padre dell’attuale ricorrente, e comunque legato da stretti rapporti con lo stesso, in quanto spesso ritratto con il medesimo sui social;
b) il formale destinatario del pacco contenente la droga, N.M., era prossimo alla scarcerazione e quindi non aveva motivo di rischiare una nuova incriminazione se non per solidarietà criminale con un detenuto di “maggiore spessore”, quale era l’attuale ricorrente;
c) il predetto N.M., allo squillo del metal detector in correlazione all’arrivo del pacco, ha manifestato segni di nervosismo, è tornato nella sua sezione di detenzione e si è immediatamente trattenuto con l’attuale ricorrente, «al fine di verosimilmente di metterlo al corrente dell’inconveniente».
Le conclusioni della sentenza impugnata nella parte relativa all’affermazione di responsabilità dell’attuale ricorrente sono viziate, perché manifestamente illogiche e carenti nella prospettiva della giuridica necessità di accertare la colpevolezza dell’imputato «al di là di ogni ragionevole dubbio». Innanzitutto, è la stessa sentenza impugnata che, pur indicando nell’attuale ricorrente l’ispiratore dell’intera operazione di procacciamento ed invio della droga, non riesce a chiarire come il medesimo abbia comunicato il suo progetto all’esterno e come abbia concordato con gli altri l’azione: il Giudice di secondo grado, anzi, afferma che A.R. è «di tutta evidenza l’ispiratore dell’intera architettata spedizione, concordata per via telefonica o personale, non è dato saperlo».
In secondo luogo, il rapporto tra A.R. e G. T. P., il mittente del pacco, è un rapporto di frequentazione, documentato da immagini presenti sui social, ma non può dirsi, allo stato, un rapporto tre fratelli, atteso quanto rilevato in precedenza.
In terzo luogo, l’accordo tra A.R. e N, M., ossia colui al quale era formalmente indirizzato il pacco, è desunto dalle circostanze della prossimità della scarcerazione di quest’ultimo, e quindi della ragionevole volontà di evitare rischi immediatamente forieri di pregiudizi, nonché del colloquio tra i due subito dopo l’attivazione dei controlli all’arrivo del pacco nella casa circondariale.
Tuttavia, è sempre la Corte d’appello ad ammettere che il contenuto del colloquio tra A.R. e N.M. non è noto, siccome precisa che la conversazione è avvenuta «al fine di verosimilmente di metterlo al corrente dell’inconveniente».
In altri termini, la sentenza impugnata accede ad una ricostruzione di tipo probabilistico, caratterizzata da lacune colmate da ipotesi di “verosimiglianza”, la quale non rende ragione del perché la ricostruzione alternativa – ossia quella di un accordo tra mittente e formale destinatario cui era estraneo l’attuale ricorrente – debba ritenersi una eventualità remota, la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali.
In considerazione dei vizi rilevati nei §§ 4 e 6.3, la sentenza impugnata deve essere annullata per nuovo giudizio, al fine di accertare se l’imputato debba essere ritenuto concorrente nella detenzione della sostanza stupefacente sequestrata.
