I verbali di osservazione, controllo e pedinamento della polizia giudiziaria costituiscono atti irripetibili (Riccardo Radi)

La Cassazione penale sezione 5 con la sentenza numero 8575/2026 ha stabilito che i verbali di osservazione, controllo e pedinamento della polizia giudiziaria costituiscono atti irripetibili ai sensi dell’art. 431, comma 1, lett. b) c.p.p. quando documentano, con scansione spazio‑temporale, fatti soggetti a modificazione e non riproducibili in dibattimento senza perdita di genuinità informativa. Tali atti sono pertanto acquisibili al fascicolo per il dibattimento anche senza il consenso della difesa. 

La Suprema Corte ha affermato che la categoria degli atti irripetibili non dipende dalla loro denominazione formale, bensì dalla natura del contenuto probatorio, e in particolare dalla impossibilità di riprodurre, in dibattimento, la stessa situazione spazio-temporale documentata nell’immediatezza senza perdita di genuinità.

Nel caso esaminato, il ricorrente lamenta che i giudici di merito avrebbero ritenuto irripetibili (e dunque acquisibili al fascicolo del dibattimento, anche senza il consenso della difesa) una serie di atti che non avrebbero in realtà tale caratteristica.

Al di là del fatto che il ricorrente non specifica in quale misura la pretesa inutilizzabilità di alcuni atti inciderebbe sull’accertamento effettuato dai giudici di merito (come invece prescritto a pena di inammissibilità del motivo, si veda Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416 – 01), la stessa individuazione degli atti è generica.

Nella parte espositiva del motivo viene, infatti, fatto riferimento al genus di “relazioni di servizio”, notoriamente riferibile ad un’ampia categoria di atti dal contenuto molto diverso e, dunque, sottoposti a diverso regime di acquisizione, (cfr. Sez. 3, n. 26189 del 28/03/2019, C., Rv. 276081 – 01).

L’unico riferimento più concreto è il richiamo al contenuto della p. 4 della motivazione della sentenza impugnata, ove tuttavia si precisa che gli atti di polizia giudiziaria, della cui acquisizione la difesa si doleva con i motivi di appello, erano stati acquisiti solo al fine di evitare lo scorporo della parte strettamente “documentale” e limitatamente ad essa (“rilevazioni cartografiche, immagini estrapolate da filmati, rilevazioni di tabulati”), mentre, in relazione ai servizi di osservazione, pedinamento e controllo, ne era stato acquisito solo uno.

Tenendo dunque conto delle indicazioni fornite dalla Corte di appello di Perugia, non contestate ed anzi richiamate dal ricorrente, deve rilevarsi, anzitutto, che i rilievi cartografici e le immagini tratte da filmati rientrano perfettamente nella definizione codicistica di documenti, ovvero «scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo».

Nella giurisprudenza della cassazione, del resto, non è stata mai minimamente posta in discussione la possibilità di acquisire riprese video (ed immagini da esse estrapolate), sia nel caso di riprese effettuate al di fuori e a prescindere dall’esistenza di un procedimento penale (come nel caso in esame, trattandosi di filmati registrati da telecamere di sicurezza installate sui luoghi dei fatti), sia di video registrati in luoghi aperti al pubblico da parte della stessa polizia giudiziaria nell’ambito dell’attività di indagine, potendo, al più, porsi una questione di distinzione tra documenti e prove atipiche (sul punto ex multis Sez. U, n. 26795 del 28/03/2006, Prisco, Rv. 234267 – 01; Sez. 2, n. 47875 del 19/10/2023, Held, Rv. 285439 – 01; Sez. 3, n. 43609 del 08/10/2021, Piccolo, Rv. 282164 – 01; Sez. 5, n. 21027 del 21/02/2020, Nardi, Rv. 279345 – 01).

Medesime considerazioni valgono per i rilievi aerofotogrammetrici o satellitari, (Sez. 3, n.48178 del 15/09/2017, Bezziccheri; Rv. 271313 – 01; Sez. 3, n. 27118 del 05/03/2015, Clerici, Rv. 264021 – 01; Sez. 5, n. 7585 del 11/01/2011, Imperato, Rv. 249512 – 01; Sez. 3, n. 19968 del 16/04/2008, Milazzo, Rv. 240048 – 01) e per cartografie, planimetrie, mappe, per le quali può eventualmente porsi solo un problema di affidabilità della ricostruzione della conformazione del territorio o di un immobile. Anche in ordine alle “rilevazioni dei tabulati”, è del tutto pacifica la loro acquisizione in dibattimento nel rispetto di quanto attualmente previsto dalla disciplina dettata dall’art. 132 del cd. codice della privacy e della normativa transitoria in precedenza ricordata.

La Corte di appello di Perugia, tra l’altro, ha precisato che i “tabulati” sono stati acquisiti nella loro integralità in un supporto CD, mentre la doglianza difensiva circa l’opportunità di richiedere ai verbalizzanti precisazioni e chiarimenti avrebbe semplicemente dovuto indurre la difesa a chiederne tempestivamente l’escussione.

Solo in relazione ai verbali di osservazione, pedinamento e controllo, in passato si sono registrate posizioni diverse, in giurisprudenza, sulla possibilità della loro acquisizione quali atti irripetibili, ai sensi dell’art. 431, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

A fronte di alcune pronunce di segno contrario, l’ultima delle quali risalente a oltre 20 anni fa (Sez. 6, n. 39230 del 08/06/2004, Aiuto, Rv. 230375 – 01), l’orientamento prevalente in giurisprudenza ritiene che i verbali di appostamento, pedinamento ed osservazione siano atti irripetibili e siano dunque acquisibili al fascicolo del dibattimento anche in assenza dell’accordo delle parti (Sez. 3, n. 44413 del 09/11/2011, A., Rv. 251613 – 01; Sez. 5, n. 39995 del 12/10/2005, Gissi, Rv. 232380 – 01; Sez. 2, n. 2353 del 12/01/2005, Ara, Rv. 230618 – 01).

Le Sezioni unite si sono poi occupate del tema in due occasioni.

In una prima pronuncia – Sez. U, n. 4 del 28/10/1998, dep. 1999, Barbagallo, Rv. 212758 – 01 – hanno posto in evidenza che «I verbali di sopralluogo e di osservazione, con le riprese fotografiche connesse, in quanto riproducenti fatti e persone individuati in situazioni soggette a mutamento costituiscono atti irripetibili ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 431, lett. b), c.p.p. (Nell’occasione la Suprema Corte ha precisato che l’irripetibilità deriva dall’impossibilità di riprodurre al dibattimento la situazione percepita e rappresentata in un determinato contesto temporale, spaziale e modale non rinnovabile, la quale verrebbe altrimenti dispersa ai fini probatori)».

In una seconda decisione, al fine di meglio precisare i criteri di distinzione tra atti ripetibili ed irripetibili, il massimo consesso nomofilattico ha chiarito che «Non è atto irripetibile, e come tale non può essere acquisita al fascicolo per il dibattimento senza il consenso delle parti, la relazione di servizio che contenga soltanto la descrizione delle attività di indagine, esauritesi con la loro esecuzione e suscettibili di essere descritte in dibattimento, nel contraddittorio delle parti, senza la perdita di alcuna informazione probatoria, per non essere modificabili con il decorso del tempo luoghi, persone o cose rappresentati» (Sez. U, n. 41281 del 17/10/2006, Greco, Rv. 234906 – 01).

Nella motivazione di tale ultima sentenza, invero, vi è un passaggio che potrebbe dal luogo ad equivoci, nella parte in cui una serie di attività investigative (di osservazione, constatazione, ecc.) vengono indicate come generalmente “ripetibili” in dibattimento, attraverso la deposizione dell’agente di polizia giudiziaria, senza la “perdita di informazioni probatorie genuine”.

Immediatamente dopo, tuttavia, le stesse Sezioni unite aggiungono che «se però, nel corso di queste attività, sorge la necessità di documentare una situazione modificabile dei luoghi, delle persone o delle cose i relativi rilievi possono assumere natura di atti non ripetibili e (per questa sola parte) divenire inseribili nel fascicolo per il dibattimento», con ciò ribadendo che, al di là della denominazione dell’atto e delle esemplificazioni richiamate, ciò che qualifica un atto come irripetibile è la possibilità di riprodurlo in dibattimento senza la «perdita dell’informazione probatoria e della sua genuinità».

Principio che è stato ribadito anche nelle pronunce più recenti delle Sezioni semplici, che hanno altresì posto in evidenza il carattere più apparente che reale del contrasto interpretativo sopra segnalato: La relazione di servizio della polizia giudiziaria contenente la rappresentazione dello stato dei luoghi o la documentazione di un’attività osservata dal pubblico ufficiale soggetta a mutamento è un atto irripetibile e, quindi, acquisibile al fascicolo per il dibattimento, diversamente dalla relazione contenente la mera rappresentazione di fatti svoltisi davanti all’ufficiale di polizia giudiziaria o consistente nella documentazione di acquisizione di una notizia di reato o nella descrizione dello svolgimento delle indagini. (Sez. 3, n. 26189 del 28/03/2019, C., Rv. 276081 – 01, fattispecie in cui la Suprema Corte ha annullato con rinvio la sentenza che aveva qualificato come atto irripetibile, utilizzandola per la prova del tempus commissi delicti, una relazione di servizio attestante la mera constatazione e acquisizione della notizia di reato).

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