Eccezione di incompetenza per territorio: limiti del sindacato del giudice dell’impugnazione cui la stessa sia riproposta (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 6^, sentenza n. 10252/2026, 11/17 marzo 2026, ha ribadito che il giudice dell’impugnazione, a cui sia stata ritualmente devoluta la questione della competenza territoriale, deve operare il controllo con valutazione “ex ante“, riferita cioè alle emergenze di fatto cristallizzate in sede di udienza preliminare o, in mancanza di questa, a quelle acquisite non oltre il termine di cui all’art. 491, comma primo, cod. proc. pen., e non può prendere in esame le eventuali sopravvenienze dibattimentali (nella specie, dichiarazioni testimoniali e sentenze di assoluzione), poiché la verifica ha ad oggetto la correttezza della soluzione data in ordine ad una questione preliminare che, in quanto tale, non implica il confronto con gli esiti istruttori del dibattimento (Sez. 6, n. 49754 del 21/11/2012, Rv. 254100-01).

Sotto questo profilo, non assumono rilievo le testimonianze indicate dalla ricorrente, di cui agli allegati verbali, poiché si tratta di emergenze dibattimentali successive.

In conclusione, va, dunque, enunciato il principio di diritto per cui il giudice dell’impugnazione può sindacare la decisione del giudice di primo grado che abbia disatteso un’eccezione di incompetenza territoriale tempestivamente proposta, purché la parte interessata dimostri che dagli atti a disposizione prima dell’inizio dell’istruzione dibattimentale o da quelli presenti nel fascicolo del pubblico ministero (a tale fine acquisiti dal primo giudice) risultava l’esistenza di elementi oggettivi certi idonei a comprovare la fondatezza della richiesta difensiva.

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