Decreto di riapertura delle indagini: è un provvedimento inoppugnabile e per la sua emissione è sufficiente l’esigenza di nuove investigazioni (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 9982/2026, 8/16 marzo 2026, ha riaffermato l’inoppugnabilità del decreto di riapertura delle indagini e la sufficienza a legittimarlo dell’esigenza di nuove investigazioni.

La questione processuale sulla riapertura delle indagini va risolta alla luce del principio costante secondo cui «è inoppugnabile, per il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari autorizza la richiesta del pubblico ministero di riaprire le indagini a seguito della disposta archiviazione» (Sez. 5, n. 14991 del 12/01/2012, Rv. 252323 – 01; Sez. 5, n. 30620 del 26/06/2008, Rv. 240441 – 01).

Si tratta di un principio costantemente reiterato anche dalla giurisprudenza di legittimità successiva e se ne rinvengono espressi richiami, fra le più recenti, in Sez. 1, n. 15901 del 07/02/2024, n.m.; Sez. 5, n. 42607 del 19/09/2023, n.m.; Sez. 1, n. 4467, del 07/10/2022, dep. 2023, n.m.

Pertanto, l’improcedibilità dell’azione penale è riconnessa solo alla mancanza del provvedimento di riapertura delle indagini, in linea con quanto sostenuto da Sez. U, n. 33885 del 24/06/2010, Giuliani, Rv. 247834 – 01, in motivazione.

Per completezza, va aggiunto che condizione per la riapertura delle indagini ai sensi dell’art. 414, cod. proc. pen., non è che siano già emerse nuove fonti di prova o che siano acquisiti nuovi elementi probatori, quanto, piuttosto, che sia sorta l’esigenza di nuove investigazioni; situazione configurabile «anche nel caso in cui si prospetti la rivalutazione, in un’ottica diversa e in base ad un nuovo progetto investigativo, delle precedenti acquisizioni» (Sez. 5, n. 13802 del 17/02/2020, Rv. 278991 – 01, sulla scia di orientamento risalente: Sez. 1, n. 34560 del 06/06/2007, in motivazione: punto 2D delle considerazioni in diritto).

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