La Consulta (relatore Viganò), nella camera di consiglio del 23 marzo, tratterà la seguente questione di costituzionalità riguardante, l’articolo 87-bis, commi 7, lettera c), e 8, del decreto legislativo numero 150 del 2022 “nella parte in cui sancisce l’inammissibilità dell’impugnazione trasmessa ad indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello prescritto (costituito dall’indirizzo assegnato all’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato) pur quando essa pervenga al giudice a quo entro il termine perentorio di proposizione”.
La questione è stata sollevata dalla Corte di cassazione penale sezione 1 con l’ordinanza numero 30071 depositata il 1 settembre 2025 (allegata al post) che ha sollevato questione di legittimità costituzionale in tema di inammissibilità dell’impugnazione trasmessa ad indirizzo PEC diverso da quello prescritto (costituito dall’indirizzo assegnato all’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato) pur quando essa pervenga al giudice a quo entro il termine perentorio di proposizione.
Pertanto, si chiede alla Consulta di valutare se l’articolo 87-bis, commi 7, lettera C) e 8 dlgs, n.150 del 2022, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui sancisce inammissibilità dell’impugnazione trasmessa ad indirizzo PEC diverso da quello prescritto (costituito dall’indirizzo assegnato all’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato) pur quando essa pervenga al giudice a quo entro il termine perentorio di proposizione.
La Suprema Corte sottolinea che la norma contestata è sicuramente funzionale al rispetto del principio – anch’esso costituzionale – del diritto ad una ragionevole durata del processo, in quanto fornisce una disciplina organica e dettagliata delle disposizioni transitorie in materia di semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti istanze, applicabili sino alla piena operatività del processo penale telematico, ed escludendo il dovere di trasmettere ad altri uffici gli atti di impugnazione pervenuti erroneamente esonera le cancellerie da un’attività sicuramente un appesantimento e un rallentamento del loro lavoro.
Il rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo non può, però, giustificare l’introduzione di norme processuali che violano altri principi di pari rango, quali quelli stabiliti dagli artt. 3 e 24 Cost.
Ne avevamo scritto su Terzultima Fermata: Impugnazione ad indirizzo pec diverso da quello prescritto: sollevata questione di incostituzionalità (Redazione) – TERZULTIMA FERMATA
Rimaniamo in attesa della decisione dei giudici di palazzo della Consulta.
