La Cassazione penale sezione 3 con la sentenza numero 10834 depositata il 23 marzo 2026 ha stabilito che è configurabile l’aggravante di cui all’art. 61, comma 1, n. 11-quinquies, c.p., anche quando il fatto avvenga in presenza di minore dormiente o in dormiveglia non è necessario che sia sveglio e vigile.
La Suprema Corte sottolinea che sul piano letterale, il legislatore parla solo di “presenza”, senza specificare che debba trattarsi di presenza vigile, il che si spiega alla luce della ratio sottesa alla norma in esame, che, come ben illustrato nel precedente della Cassazione penale sezione 3 numero 46236/2024 nell’interpretazione della locuzione “alla presenza del minore” costituente il presupposto della contestata aggravante non può prescindersi dalla disamina della complessiva formulazione normativa che prevede, ai fini della sua applicabilità, che “il fatto sia stato commesso in presenza o in danno di un minore di anni diciotto”, secondo la formulazione vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 119/2013, che ha convertito con modificazioni, il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, adottato nell’ambito di iniziative di contrasto alla c.d. violenza di genere o in danno di categorie di soggetti vulnerabili.
L’unificazione di due condizioni fra loro del tutto diverse, nell’un caso trattandosi di uno spettatore e nell’altro della vittima di una condotta lesiva della incolumità ovvero della libertà individuale penalmente rilevante, rende evidente che la volontà del legislatore, nell’alzare la soglia di protezione di soggetti il cui sviluppo psico fisico sia in piena formazione, è stata quella di parificare, con l’inasprimento della sanzione applicabile, ogni situazione di coinvolgimento del minore all’interno di una condotta delittuosa riconducibile a quelle indicate nella norma in esame in ragione delle possibili ricadute sul suo equilibrio, a tutela della corretta formazione della personalità dell’individuo quando la stessa sia nel percorso di crescita ancora in fieri.
Se è certamente evidente la maggiore riprovevolezza di un’azione delittuosa compiuta nei confronti di un soggetto minorenne in ragione della incisiva lesione arrecata non solo al bene giuridico tutelato quale la vita, l’incolumità personale e la libertà comuni a qualunque individuo, ma altresì alle ricadute della condotta delittuosa all’interno di un percorso evolutivo che gli eventi di cui è vittima concorrono a plasmare, il fatto che a tale condizione sia parificata la sua presenza alle medesime condotte delittuose commesse nei confronti di altri soggetti deve portare l’interprete ad interrogarsi sulla portata, identica dovendo essere la ratio sottesa alla previsione normativa, delle conseguenze che tale condizione è suscettibile di provocare: quesito che induce gioco forza a ritenere che in tal caso la voluntas legis sia stata quella di anticipare la tutela del minore, preservandolo da quello stesso turbamento del suo stato emotivo o da quelle stesse alterazioni del suo sviluppo psichico che, proprio in ragione della sua condizione di occasionale spettatore di scene delittuose compiute ai danni di terzi, possono determinarsi.
Un dirimente contributo all’esegesi del termine “presenza” si rinviene nella sentenza della Suprema Corte n.12328/2017 in cui, in relazione ad un omicidio avvenuto nella stanza attigua a quella in cui si trovava il minore (nella specie il figlio della donna uccisa dall’agente) e comunicante con il locale in cui era stato commesso il crimine mediante una porta rimasta aperta, è stata ritenuta la configurabilità dell’aggravante in esame per avere il minore, pur non presente fisicamente alla scena del delitto, comunque percepito la sua realizzazione (Sez. 1, Sentenza n. 12328 del 02/03/2017, Gioia, Rv. 269556).
Nel pervenire a tale approdo i giudici di legittimità, avvalendosi di criterio ermeneutico di tipo sistematico, hanno passato in rassegna le diverse fattispecie delittuose previste dall’ordinamento contemplanti quale elemento costitutivo la “presenza” di un determinato soggetto, rilevando che nel reato di corruzione di minorenni il compimento di atti sessuali da parte di chi agisca nell’intento di farvi assistere un minore costituisce un elemento di fatto attinente alla percepibilità dell’atto, non soltanto attraverso il senso della vista, e che analogamente ai fini della configurazione del delitto di ingiuria, già previsto dall’art. 594 cod. pen., che richiedeva la commissione del fatto in presenza dell’offeso, si era univocamente ritenuto il perfezionamento della fattispecie criminosa, quando ancora penalmente rilevante, nell’ipotesi in cui la persona offesa, anche se non vista dal soggetto agente, avesse avuto la possibilità di percepire ed avesse effettivamente percepito le espressioni ingiuriose.
Da qui la conclusione, rigorosamente coerente con le premesse poste, secondo cui quando il legislatore fa riferimento a condotte criminose realizzate “in presenza” di un determinato soggetto, non è necessario che il reato sia commesso sotto gli occhi del medesimo, essendo sufficiente che costui lo percepisca.
Se, quindi, il concetto di presenza deve essere ancorato alla nozione di percezione, allora perde automaticamente di consistenza l’argomentazione della difesa secondo cui è necessario un certo livello di maturità da parte del minore per applicare l’aggravante, al fine di presumere che egli abbia compreso la portata dei fatti delittuosi commessi.
Al contrario, è proprio il concetto di percezione, nella sua accezione semantica, a coinvolgere tutte le componenti sensoriali, attraverso le quali un individuo, indipendentemente dalla sua età o maturità, è in grado di registrare e interiorizzare gli stimoli esterni che portano, all’assimilazione dell’evento di cui è stato partecipe.
Nulla autorizza a ritenere necessario, così come sostiene il ricorrente, che il minore abbia acquisito consapevolezza del significato di quanto percepito, essendo invece solo la percezione dell’evento la condizione necessaria e sufficiente alla configurabilità della circostanza in esame.
Non soltanto, infatti, il termine ‘presenza” rimanda al concetto di partecipazione di natura esclusivamente fisica ad un determinato accadimento e dunque ben diverso dal piano afferente la sfera razionale, ma, a ben guardare, è proprio il mancato raggiungimento della maturità corrispondente alla piena capacità cognitiva e volitiva fissata dal legislatore al compimento del diciottesimo anno, che esclude, quale che sia l’età del minore, qualsiasi verifica del perfezionamento di un processo di elaborazione legato al dato esperienziale.
La formazione della personalità del fanciullo è, infatti, concetto più complesso rispetto alla fase cognitiva ristretta dal ricorrente alla sfera razionale con riferimento al livello di maturità psicofisica raggiunto, involgendo invece ogni stimolo esterno che ne condizioni la formazione e che non è valutabile ex ante, tenuto conto che, secondo i più recenti studi in materia di psicologia, è proprio nei primi mesi di vita che si plasma la sfera emotiva così come quella cognitiva lato sensu intesa dell’individuo, il quale è sin dalla primissima infanzia esposto, in quanto dotato di un sistema sensoriale pienamente funzionante, ad un afflusso di stimoli e sensazioni che ne determinano ben più rapidamente rispetto alle fasi successive della crescita, il pensiero, il sentimento e la capacità di interrelazione che raggiungono via via livelli crescenti di complessità, sia pur suscettibili di estrinsecarsi negli anni a venire. Pertanto, anche un minore in tenerissima età, attraverso i suoi sensi, può percepire e assimilare la natura e le conseguenze di un atto delittuoso senza bisogno di una piena comprensione razionale, diventando irrilevante il livello di maturità invocato dalla difesa ai fini della configurabilità dell’aggravante in contestazione.
E, non potendo dubitarsi che quanto meno i sensi della vista e dell’udito siano quelli, indipendentemente dall’età, immediatamente attivati, dallo svolgimento di un evento a cui si assista, ne consegue che la circostanza che il minore che abbia visto o sentito il fatto delittuoso, ove si tratti di uno dei reati espressamente previsti dalla norma in disamina, ne determina l’applicabilità.
Conclusione questa a cui si perviene anche considerando l’altro soggetto assimilato al minore nella previsione dell’art. 61 n. 11 quinquies cod. pen., ovverosia la donna in stato di gravidanza, per la quale le finalità di tutela non si esauriscono nella peculiare fragilità emotiva della gestante, ma si estendono anche a quelle del feto nella considerazione, frutto degli sviluppi della letteratura psicologica e scientifica, delle possibili ricadute della condizione emotiva della madre nella vita intrauterina del bambino che porta in grembo.
Del resto, in tale traiettoria risulta essersi già essersi posta la cassazione avendo affermato, in una fattispecie relativa al delitto di maltrattamenti in famiglia posti in essere alla presenza di un bambino di pochi mesi di vita, che non è necessario che il minore, esposto alla percezione della condotta illecita, abbia la maturità psicofisica necessaria per comprendere la portata offensiva o lesiva degli atti commessi in sua presenza, trattandosi di un requisito non fissato dalla norma (Sez. 6, Sentenza n. 55833 del 18/10/2017, Rv. 271670).
Da tale condivisibile rilievo legato al canone dell’interpretazione letterale deriva la risposta alla contestazione articolata dalla difesa in ordine alla violazione dell’art. 12 delle preleggi, dovendosi rilevare che proprio la mancanza di limitazioni riferite dal legislatore al termine “minore” consente di prescindere da verifiche afferenti al grado di sviluppo e di maturità raggiunti che introdurrebbero una variabile in contrasto con l’osservanza delle regole che governano l’imputazione soggettiva delle circostanze aggravanti, le quali ne subordinano l’applicazione, così come previsto dall’art. 59 secondo comma cod. pen., all’accertamento della conoscenza o, quantomeno, della conoscibilità, in capo all’agente, dell’elemento fattuale (in questo caso la percezione del fatto delittuoso ad opera del minorenne) da cui il legislatore fa dipendere l’aggravamento della pena.
Al di là di ogni altra considerazione, non potrebbe infatti prescindersi dal rilievo, ove si imboccasse una diversa interpretazione, che la capacità di comprensione razionale da parte del minore non è di per sé legata all’età, potendo le fasi di sviluppo del percorso di crescita variare da individuo ad individuo.
Peraltro, anche sul piano dell’interpretazione teleologica, se la ratio perseguita con l’introduzione dell’aggravante in commento è quella, come già rilevato, non solo di tutelare i minori contro forme di violenza fisica o psicologica, ma, più in generale, di proteggere l’armonia e la serenità del loro sviluppo, ne consegue che la soglia di salvaguardia debba essere posta sin dalla fase iniziale della vita dell’individuo al fine di impedire alterazioni di tipo psicologico, sociale ed affettivo che l’indebita esposizione ad eventi traumatici può, sia pure nelle incognite del rapporto di causa-effetto, determinare sulle ancor fragili fondamenta di una personalità, il cui processo di formazione comincia già alla sua nascita.
Deve perciò affermarsi ai fini della configurabilità dell’aggravante in esame il seguente principio di diritto: la presenza del minore alla commissione del fatto criminoso comporta, indipendentemente dall’età, dal grado di maturazione raggiunto o dalla capacità di registrare ed interiorizzare gli eventi, la sola percezione uditiva ovvero visiva di quanto accaduto.
