Cassazione penale, Sez. 6^, sentenza n. 10252/2026, 11/17 marzo 2026, ha ricordato che, prima delle ultime modifiche apportate all’art. 346-bis cod. pen. dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, mentre la giurisprudenza era giunta ad escludere continuità normativa tra la fattispecie di millantato credito “corruttivo” e il traffico di influenze illecite, permaneva invece il convincimento che vi fosse continuità normativa tra quest’ultima fattispecie e quella del millantato credito “semplice” di cui al comma 1 dell’art. 346 cod. pen., atteso che il traffico di influenze illecite si caratterizzava in quanto puniva la condotta di chi “vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio ..”, la condotta, cioè, anche del c.d. venditore di fumo.
Con le modifiche apportate all’art. 346-bis cod. pen. dall’art. 1, comma 1, lett. e), della citata legge 9 agosto 2024, n. 114, le cose possono dirsi definitivamente mutate.
Nella nuova formulazione della norma è infatti scomparso qualsiasi riferimento alle “relazioni asserite”.
La nuova formulazione, infatti, confina la condotta incriminata alla “utilizzazione intenzionale” di «relazioni esistenti», con conseguente espunzione dall’area di rilevanza penale dell’ipotesi della vanteria di relazioni inesistenti, oggi non più coperta dalla fattispecie di millantato credito, abrogata nel 2019 (Corte cost. n. 185 del 2025, punto 2.4. del Considerato in diritto; nello stesso senso Sez. 6, n. 17475 del 04/02/2025, Rv. 288028-01, dove, in motivazione, si afferma che “nella disciplina vigente l’art. 346-bis cod. pen. si riferisce solo alle relazioni esistenti e, pertanto, non consente più la punibilità del traffico di influenze millantate. Le relazioni del mediatore con il pubblico ufficiale devono, inoltre, essere effettivamente utilizzate (non solo vantate) e devono essere esistenti (non solo asserite). La recente riforma comporta, pertanto, una parziale abolitio criminis, relativamente ai fatti commessi vantando relazioni asserite con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio”).
