Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 10463/2026, 6/18 marzo 2026, ha ribadito che la parte che intenda accedere al giudizio abbreviato a seguito di decreto di giudizio immediato deve formulare l’eccezione di incompetenza per territorio nello stesso atto con cui propone tale richiesta e, dunque, entro il medesimo termine previsto dalla norma citata.
L’art. 458, cod. proc. pen., prevede che l’imputato, entro quindici giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato, può eccepire l’incompetenza per territorio contestualmente alla presentazione della richiesta di definizione del procedimento con rito abbreviato.
Dal chiaro tenore letterale della disposizione si ricava, infatti, che la parte che intenda accedere al giudizio abbreviato a seguito di decreto di giudizio immediato deve formulare la relativa eccezione nello stesso atto con cui propone tale richiesta e, dunque, entro il medesimo termine previsto dalla norma citata.
Non assume rilievo decisivo, in senso contrario, il fatto che la disposizione si limiti ad affermare che l’imputato “può” – e non “deve” – eccepire l’incompetenza territoriale, con conseguente manifesta infondatezza dell’assunto difensivo secondo cui la questione sarebbe stata tempestivamente sollevata dal ricorrente nel corso dell’udienza camerale prevista dal secondo comma dell’art. 458 cod. proc. pen. e destinata alla trattazione delle questioni pregiudiziali concernenti l’ammissibilità della richiesta di giudizio abbreviato.
Merita di essere condiviso pertanto il principio di diritto secondo cui l’eccezione di incompetenza per territorio deve essere necessariamente proposta con la richiesta di definizione del procedimento mediante rito abbreviato. In tale prospettiva, la previsione contenuta nell’art. 458, comma primo, ultimo periodo, cod. proc. pen., laddove stabilisce che l’imputato “può” eccepire l’incompetenza, non implica che tale facoltà sia esercitabile in un momento diverso, ma si limita a riconoscere la possibilità di sollevare l’eccezione in deroga alla regola generale dettata dall’art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen., che, con riferimento al giudizio abbreviato richiesto in udienza preliminare, preclude la deduzione della incompetenza territoriale (vedi Sez. 6, n. 11571 del 14/01/2021, Rv. 280845–01; Sez. 1, n. 35743 del 04/06/2021, Rv. 281902-01; Sez. 1, n. 15610 del 10/01/2023, non massimata).
Una diversa opzione interpretativa risulta, del resto, incompatibile con una lettura sistematica della disciplina. Il primo comma dell’art. 458, cod. proc. pen., infatti, nel periodo immediatamente precedente a quello oggetto di esame, richiama espressamente la regola generale prevista per il giudizio abbreviato dall’art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen.; ne consegue che anche alla richiesta di rito abbreviato proposta nell’ambito del giudizio immediato devono ritenersi estese le medesime preclusioni.
In tale contesto, la possibilità cui fa riferimento la norma non va intesa come facoltà esercitabile in un momento successivo, ma come deroga alla regola generale appena richiamata, che altrimenti renderebbe la contestazione dell’incompetenza preclusa.
