Restituzione nel termine per l’opposizione al decreto penale: condizioni alle quali il giudice è tenuto a disporla (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 6^, sentenza n. 10554/2026, 10/19 marzo 2026, ha chiarito che, riguardo alla restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna, se l’istante abbia adempiuto al proprio onere di mera allegazione delle ragioni sottese alla mancata conoscenza del provvedimento regolarmente notificato e non sia raggiunta la prova positiva, anche indiziaria, della tempestiva conoscenza dello stesso, il giudice è tenuto a disporre la restituzione nel termine per l’opposizione.

Anche nel vigente sistema di notifiche conserva efficacia la disposizione di cui all’art. 157, cod. proc. pen., che prevede la esecuzione della notifica all’imputato a mani proprie dell’interessato e, nel caso in cui non possa essere effettuata, la notifica nella casa di abitazione del suddetto, ovvero nel luogo nel quale costui esercita l’attività lavorativa.

In tal modo viene preferita la notificazione nel luogo nel quale normalmente si vive o si lavora, con prevalenza anche rispetto alla notifica nella residenza anagrafica, la quale rappresenta un mero dato formale, che non necessariamente coincide con quello reale: del resto, il ricorrente non contesta che il luogo di residenza anagrafica non fosse quello in cui vive abitualmente. Né è contestato che la notifica del decreto penale di condanna è stata eseguita per compiuta giacenza a seguito di invio in piego raccomandato presso l’abitazione del ricorrente del provvedimento mai ritirato.

La notifica per compiuta giacenza, come noto, è valida ed efficace ai fini della notifica degli atti penali ed è stata affermata in materia di notifica del decreto penale di condanna e in relazione alla eccezione difensiva di mancata conoscenza dell’atto ai fini della tempestività dell’opposizione e richiesta di remissione in termini.

Non si ignora l’orientamento giurisprudenziale secondo cui in tema di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna, ove l’istante non adempia all’onere di allegare le ragioni della mancata effettiva conoscenza del provvedimento ritualmente notificatogli, l’autorità giudiziaria può legittimamente rigettare l’istanza senza compiere alcuna verifica in proposito (Sez. 1, n. 12842 del 01/04/2025, Rv. 287788 – 01): si vuole, cioè, che, in presenza di notifica eseguita per compiuta giacenza, l’imputato alleghi e comprovi le ragioni della mancata effettiva conoscenza del provvedimento in quanto le modalità di notifica risultano rituali.

Si tratta, tuttavia, di una esegesi non condivisibile tenuto conto della formulazione letterale della disposizione di cui all’art. 175, comma 2, cod. proc. pen. – secondo cui «l’imputato condannato con decreto penale, che non ha avuto tempestivamente effettiva conoscenza del provvedimento, è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre opposizione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato» – e della evoluzione della giurisprudenza in materia di restituzione nel termine correlata alla impugnazione dei provvedimenti con i quali venga irrogata all’imputato una condanna.

Appare, infatti, preferibile quella impostazione che, in linea con la previsione di cui all’art. 6 CEDU, impone al giudice l’obbligo di verificare se l’accusato abbia avuto la possibilità di conoscere il procedimento a suo carico quando sia sorta su tale punto una contestazione che non appaia immediatamente e manifestamente infondata e che, nel caso in cui si sia accertato che la condanna è stata pronunciata malgrado l’esistenza di un vulnus al diritto dell’imputato di partecipare al suo processo, impone di rinnovare il processo ovvero di riaprire la procedura in tempo utile.

Già in passato si era convincentemente precisato che, in materia non viene in rilievo la regolarità formale della notificazione del decreto medesimo, ma il dato che, se non effettuata – come nel caso in esame – a mani del condannato, tale forma di notificazione non può essere di per sé prova dell’effettiva conoscenza dell’atto da parte del destinatario, quando quest’ultimo abbia negato di averla mai ricevuta ed abbia dedotto motivi a sostegno che, seppure rivelatisi infondati in punto di diritto, devono essere esaminati per stabilire se l’atto sia stato effettivamente conosciuto dal destinatario (Sez. 3, n. 4654 del 19/01/2016, Rv. 266281 – 01; Sez. 1, n. 16523 del 16/03/2011, Rv. 250438).

È ragionevole, infatti, ritenere che la natura speciale del procedimento per decreto, che realizza una forma di condanna in esito ad un procedimento estremamente semplificato e che frequentemente è anche il primo atto del procedimento, nel senso che non è preceduto dalla notifica di atti preliminari ma da meri atti di accertamento di autorità amministrative, non consente di applicare, ai fini della rimessione in termini, i criteri presuntivi di conoscenza del procedimento indicati dall’art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen., in materia di assenza.

Sotto altro aspetto, poiché, a norma dell’art. 461, comma 2, cod. proc. pen., la dichiarazione di opposizione deve indicare a pena d’inammissibilità gli estremi del decreto di condanna, la data del medesimo ed il giudice che lo ha emesso, è esclusa la possibilità di equiparare alla conoscenza del provvedimento, la conoscenza di uno qualsiasi degli atti compiuti durante l’iter procedimentale che ha preceduto l’emissione del decreto di condanna (Sez. 4, n. 43478 del 30/9/2014, Rv. 260312) e che spesso, come si è detto, consta di un mero accertamento amministrativo.

Deve, pertanto, essere ribadito il principio di diritto secondo cui in tema di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna, ove l’istante abbia adempiuto al proprio onere di mera allegazione delle ragioni sottese alla mancata conoscenza del provvedimento regolarmente notificato e non sia raggiunta la prova positiva, anche indiziaria, della tempestiva conoscenza dello stesso, il giudice è tenuto a disporre la restituzione nel termine per l’opposizione. (Sez. 4, n. 6900 del 02/02/2021, Rv. 280936 – 01).

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